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Convegno su scarcerazioni dal 41-bis e coronavirus: secondo intervento dell’avv. Fabio Repici

È possibile impugnare questi provvedimenti di scarcerazione? Può farci degli esempi di boss che sono stati ad oggi scarcerati? Qual è la loro caratura, la loro pericolosità sociale? In passato, anche recentemente, i boss mafiosi che hanno collaborato con uomini delle istituzioni deviate sono stati “premiati” con la scarcerazione?

Riportiamo di seguito il testo e il video del secondo intervento dell’avv. Fabio Repici.

Alessandra Antonelli:

Adesso una domanda all’avvocato Repici, prima di passare ad eventuali domande di chi ci sta seguendo. Entrando un po’ nel tecnico, avvocato, questi provvedimenti di scarcerazione possono essere impugnati? Volevo anche chiedere se ci può fare qualche esempio di boss che è stato scarcerato e della caratura di questi boss e della loro pericolosità sociale. In passato, in particolare, le faccio una domanda un po’ spinosa tanto Lei non si sottrae mai, alcuni boss che hanno collaborato con uomini di istituzioni deviate sono stati, possiamo dire, “premiati” con la scarcerazione?

Fabio Repici:

Partiamo dai dati oggettivi e procedurali. Naturalmente, tutti i provvedimenti sono impugnabili. I provvedimenti dei tribunali di sorveglianza sono impugnabili dalle locali procure generali. Naturalmente, però, sono impugnabili (ma qui entra la valutazione soggettiva dell’ufficio o del commentatore) i provvedimenti che si possa ritenere che non siano stati correttamente emessi nella valutazione della situazione di fatto o di diritto.

Alcuni dei provvedimenti più noti, a mio modo di vedere, più di qualche pecca la presentano e in parte lo si è già detto. Se e quali sono le esperienze del passato, che qualche cosa ci insegna. Qui, in realtà, c’è un tema che andrebbe affrontato, ma è un tema di enorme portata e che meriterà altra analoga iniziativa ed è il tema della norma di cui all’articolo 4 bis dell’Ordinamento Penitenziario e cioè a la norma che prevede l’ostatività di alcuni reati, e quindi dei detenuti per condanne per alcuni reati, in relazione ai benefici penitenziari. È una norma che, purtroppo, è stata nel corso dell’ultimo decennio e forse anche di più particolarmente “contaminata” mi viene da dire. Era la norma che originariamente era stata prevista proprio in relazione alla ontologia delle organizzazioni mafiose. Chi entra in una organizzazione mafiosa, lo fa per scelta e lo fa attraverso un giuramento, che è un giuramento di fedeltà ben più granitico di quello che fanno i cittadini che si sposano davanti a un prete o davanti a un sindaco. E allora il presupposto qual era? Il presupposto era che chi è entrato in un’organizzazione di tipo mafioso, sarà per sempre arruolato in quella organizzazione e per poter ottenere un beneficio penitenziario, deve essere provato il recesso da quella organizzazione. Il recesso in base a ciò che l’esperienza ci insegna può avvenire solo in un modo, e cioè con la collaborazione con la giustizia.

Qui interviene un altro fattore di valutazioni un po’ ambigue che nel passato sono state fatte e di progetti che addirittura le organizzazioni mafiose avevano anche cercato di porre in essere, e cioè se alla collaborazione con la giustizia potesse essere equiparata (ci fu un progetto di Cosa Nostra in questo senso) la dissociazione.

Uno dei provvedimenti più noti di scarcerazione di questi giorni, scarcerazione di boss mafioso da Covid-19, segnala il fatto che il boss mafioso beneficiario del provvedimento ha ammesso la propria responsabilità in un determinato processo per i reati che gli venivano contestati. Ammettere la propria responsabilità davanti a una mole di prove gigantesca naturalmente vale nulla.

Il dato che era stato immaginato dal legislatore, significativo del recesso, era la collaborazione con la giustizia. Perché a quel punto era quello il momento in cui il giuramento di fedeltà si era sicuramente interrotto. Allo stato, noi sappiamo che tutti i mafiosi scarcerati, per obbligo normativo della organizzazione della quale appartengono, intendo, hanno l’obbligo di riprendere il loro posto sul territorio. Anche perché, dobbiamo ricordarci che le organizzazioni mafiose hanno un sistema sanzionatorio ben più significativo di altri. E, naturalmente, la violazione delle regole interne alle organizzazioni mafiose è punita con la morte. Queste sono delle cognizioni che si direbbero banali, ma che nel dibattito attuale sono state spesso dimenticate. E allora il tema di cui dicevo, e cioè il fatto che stiamo parlando di criminalità organizzata, purtroppo negli ultimi anni e in coincidenza con quella normale oscillazione che nel nostro Paese c’è sempre stata, ci vede dei punti di caduta dall’attenzione su certi temi. Naturalmente, dopo le stragi di Capaci e di via D’Amelio, l’attenzione era altissima, dopo le stragi del ‘93 idem, e però in contemporanea qualcuno operava in modo diverso da quanto l’attenzione avrebbe richiesto, senza il trauma di grandi delitti l’attenzione è normale che un po’ cada.

Ma il problema, qual è stato? È stato un problema che è sfociato anche in provvedimenti della Corte Europea e ha avuto recente sfogo anche in un pronunciamento della Corte Costituzionale, ha avuto anche sfogo in alcuni pronunciamenti giudiziari, che hanno sostanzialmente sostenuto che il pericolo del mafioso che non abbia mai fatto recesso dalla propria organizzazione è un pericolo ormai superato, che non deve essere più considerato né dal legislatore, né dall’ organismo giudiziario. Questo è il tema che in realtà andrebbe affrontato. Perché il rischio, lo segnalava il dott. Ardita, è che in qualche modo, poiché la storia va sempre per cicli, si possa ripetere una situazione che nella storia di Cosa Nostra si era verificata negli anni ’60, allorché di fronte a una risposta forte dello Stato per la prima volta, dal 1963 in poi, quando alla fine degli anni ’60 anche con pronunciamenti giudiziari che dimostravano un punto di caduta dell’attenzione e con scarsa attenzione anche da parte di altri organi, e cioè degli organismi di polizia, i mafiosi siciliani che per un certo periodo avevano un po’ perso la presa sul territorio, la recuperarono.

Il rischio oggi è esattamente lo stesso, al momento in cui viene scarcerato un personaggio come Francesco La Rocca, cioè uno dei più temibili mafiosi della storia della provincia di Catania. Un boss la cui efferatezza è nota in decine di sentenze. E così vale anche per altri personaggi.

Quanto ai benefici che alle volte dei detenuti, aggirando i normali circuiti normativi, hanno avuto, a me qua (ci pensavo prima quando il dott. Ardita parlava delle personalità che hanno illuminato il mondo dell’amministrazione carceraria) è venuto in mente che fra quelli c’è anche un educatore penitenziario che fu ucciso l’11 aprile del 1990 e che si chiamava Umberto Mormile. Venne deciso su ordine di un detenuto, che in quel momento era detenuto, e che è uno dei più importanti boss della storia della ‘ndrangheta che si chiama Domenico Papalia, il quale Domenico Papalia, come risulta da processi che hanno dato sul punto risultanze assolutamente incontroverse, ha avuto relazioni con esponenti di apparati di sicurezza. Addirittura, ha avuto relazioni anche in periodo in cui si trovava detenuto. Bene, questo è il vero tema e cioè l’aggiramento delle norme e delle istituzioni che funzionano in maniera apprezzabile da parte di soggetti che invece vengono meno rispetto ai propri doveri istituzionali, di mafiosi che sono pronti a collaborare naturalmente con le istituzioni infedeli.

Da questo punto di vista, il problema andrebbe affrontato su tutti i versanti, perché è un problema che si era verificato (vado per mia cognizione personale) nel 2015, allorché un giudice della Repubblica, una Corte d’Appello, quella di Messina decise che la norma e l’interpretazione che di quella norma era stata fatta, e cioè della assoluta presunzione di pericolosità per il mafioso in misura cautelare e che era stata sempre puntualmente asseverata da tutti i pronunciamenti in sede di legittimità, la Corte d’Appello di Messina sostenne che per un mafioso, uno, singolo, specifico, e cioè Rosario Cattafi, uno dei personaggi più incredibili della mafia di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), non andasse applicata. Bene, se si guarda la biografia di Rosario Cattafi, si vede che si tratta di un soggetto che per l’appunto è stato una sorta di interlocutore costante, per decenni, di esponenti istituzionali infedeli al giuramento fatto alla Repubblica. E allora, alle volte certe polemiche fatte su presunto giustizialismo malato di certe posizioni, alle volte hanno nascosto invece l’esigenza di coprire vicende che più facilmente dovevano svilupparsi nell’occulto.

Il tema dei benefici che in punto di fatto alle volte alcuni personaggi o alcune organizzazioni hanno avuto è una questione che è stata troppo trascurata.

Mi permetto, e qui concludo, di segnalare un’altra questione. I soggetti della cui scarcerazione si è avuta notizia per la gran parte sono mafiosi detenuti al 41 bis. Anche alcuni mafiosi non detenuti al 41 bis hanno avuto provvedimenti di scarcerazione. Non abbiamo notizie di un frequente susseguirsi di provvedimenti di scarcerazione per collaboratori di giustizia. Tutti voi ricorderete come qualche anno fa, al momento in cui per Giovanni Brusca si era parlato della possibilità che potesse ottenere dei benefici penitenziari, ci fu una sollevazione, condivisibile o meno, non è questo il punto. La cosa che io noto e che mi sembra un paradosso ingiustificabile e che casomai è giustificabile solo con pensieri che sono un po’ allarmanti, alle volte c’è stata una capacità di reazione furente davanti all’ipotesi di benefici per i collaboratori di giustizia e quindi tutti a ricordare, correttamente, come Giovanni Brusca si era reso responsabile anche dell’uccisione di un bambino di 12 anni, del sequestro e dell’uccisione di un bambino di 12 anni come Giuseppe Di Matteo, e però invece quel fervore morale a un certo punto, quando si commentano i provvedimenti di scarcerazione di mafiosi in servizio permanente effettivo, capimafia, quel fervore a un certo punto io lo vedo scomparire. Mi sembra una patologia della situazione.

 

 

 

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