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Convegno su scarcerazioni dal 41-bis e coronavirus: primo intervento del dott. Sebastiano Ardita

Quali sono i valori costituzionali da tutelare a beneficio dei detenuti e della collettività – società civile, in particolare nei momenti emergenziali come quello attuale, e come possono e debbono essere bilanciati? Cosa non ha funzionato con le scarcerazioni sin qui adottate?

Continuiamo la pubblicazione degli interventi effettuati nel corso del convegno tenutosi sabato 2 maggio 2020, dal titolo: «Scarcerazioni di mafiosi al 41 bis e Covid-19: valori e tutele a confronto».

Riportiamo di seguito il testo e il video dell’excursus introduttivo di Alessandra Antonelli, coordinatrice del gruppo “Dalla Chiesa – Setti Carrararo” di Ancona e Provincia, ed il primo intervento del Dott. Sebastiano Ardita.

Alessandra Antonelli:

Prima di avviare il dibattito, vorrei fare un breve excursus, un breve promemoria di quello che è successo da inizio marzo nel nostro Paese, in modo da poter inquadrare bene quelle che poi saranno le tematiche che andremo a trattare.

L’08/03 il governo approva un decreto-legge, il numero 11 del 2020, che va ad incidere sulla possibilità per i detenuti di effettuare colloqui in carcere e di avere permessi premio e semilibertà. I primi vengono vietati e i secondi vengono sospesi.

Contestualmente iniziano a scoppiare un po’ in tutta Italia, in tantissimi penitenziari, delle rivolte che provocano tantissimi morti, centinaia di feriti e decine di migliaia di euro di danni. Queste rivolte sembrano quasi guidate da una regia occulta, perché si svolgono in contemporanea più o meno con la stessa modalità e poi cessano.

Il 17/03 viene emanato un decreto-legge, il 18 del 2020, che all’articolo 123 prevede per alcuni casi la possibilità di scarcerazioni. Ne parleremo poi nel dettaglio con i nostri ospiti. Vi anticipo che a seguito di questa emanazione si levarono forti le voci del CSM, di tanti magistrati antimafia tra cui il dott. Nino Di Matteo, il dott. Sebastiano Ardita, il procuratore nazionale dott. Cafiero de Raho, il dott. Nicola Gratteri i quali a diverse voci criticarono questo provvedimento.

In particolare, il dott. Nino Di Matteo disse che sembrava quasi che lo Stato avesse ceduto al ricatto di quelle rivolte, sembrava quasi un indulto mascherato perché queste scarcerazioni sembravano quasi automatiche, in quanto l’istruttoria era molto, molto semplificata.

A seguito di questo, il 21/03 il DAP, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, emette una circolare che non distingue tra detenuti comuni e detenuti al 41 bis e genera una sorta di apertura. A seguito di questa circolare iniziano le scarcerazioni, anche di mafiosi al 41 bis. Iniziano a montare ovviamente le polemiche, con anche dei rimpalli di responsabilità tra i tribunali di sorveglianza e il DAP. A seguito di queste polemiche, viene sostituito il direttore del DAP e viene nominato, notizia di oggi, in sostituzione del precedente il dott. Dino Petralia. Poi, qualche giorno fa, è stato emanato un nuovo decreto-legge, il 28 del 2020 che apporta alcuni correttivi.

Ecco, noi da profani, da persone che non lavorano nel mondo del diritto ci facciamo alcune domande:
esisteva veramente un rischio concreto nelle carceri di diffusione del virus?
era stato accertato da qualche perizia?

Perché il garante nazionale per i detenuti andava un po’ a smussare quella che era stata la notizia uscita su alcuni giornali di una diffusione incontrollata del virus nelle carceri. Parlava di notizie false e gonfiate, come quasi a creare e rappresentare una situazione emergenziale e di allarme che in realtà non sussisteva se si teneva conto del numero dei casi di contagio, alcuni dei quali avvenuti fuori dal carcere, rispetto alla popolazione carceraria totale.

Poi ci chiediamo: il rischio che corre un detenuto comune è lo stesso rischio che corre una persona ristretta al 41 bis, che quindi per definizione è in isolamento e non ha contatti con nessuno?

Basta scarcerare qualche migliaio di detenuti per poter dire che comunque si affronta con sicurezza questa pandemia all’interno del carcere? E se sì, perché si è iniziato scarcerando proprio i detenuti più pericolosi e tra questi quelli che erano isolati e quindi potenzialmente più tutelati? E poi queste persone, perché in alcuni casi, se rischiavano il contagio sia in carcere che in ospedale, sono state mandate ai domiciliari in alcune zone che sono l’epicentro della pandemia? Si potevano adottare misure alternative?

Valuteremo insieme ai nostri ospiti, che ci spiegheranno come sono andate le cose.

Farei la prima domanda al dott. Ardita. La domanda, che poi ritroviamo anche nel titolo del nostro evento, è questa: quali sono i valori costituzionali da tutelare a beneficio sia delle persone detenute che della collettività in casi particolari, in momenti emergenziali come quello che stiamo vivendo? Come possono e come debbono essere bilanciati e contemperati? Lei crede che qualcosa sia andato nel modo sbagliato in questa gestione dell’emergenza? Ci può spiegare cosa? Grazie.

Sebastiano Ardita:

Grazie a voi innanzitutto di avermi invitato e anche della domanda che mi state rivolgendo. Presuppone che noi ricostruiamo un po’ quello che è accaduto e anche qual è la normativa generale che regola queste situazioni.

La questione che riguarda la compatibilità con il regime carcerario, con la vita carceraria, di un detenuto malato è una questione molto importante, perché si può porre in tante situazioni e vede che da una parte della bilancia pende la questione che riguarda la salute dell’individuo il quale in carcere naturalmente potrebbe (ma non è detto) non avere gli stessi presidi sanitari che potrebbe avere all’esterno del carcere. Sull’altro piatto della bilancia c’è il pericolo che questa persona uscita dal carcere, nel caso delle associazioni mafiose, possa compiere gravi atti e addirittura riorganizzare Cosa Nostra.

Nel caso specifico, i detenuti mafiosi che stanno al 41 bis normalmente sono capi di Cosa Nostra. Sono soggetti che comunque stanno al vertice dell’organizzazione. Quando escono dal carcere per qualsiasi ragione, non è che c’è la possibilità che tornino a svolgere il loro ruolo, ma è assolutamente indispensabile che ciò accada. Cioè, è automatico che il capo di Cosa Nostra che esce ed è capo di una famiglia torni a svolgere l’attività di capo famiglia. Anzi, si attende a volte dal carcere un segnale di qualunque genere, un’indicazione di qualunque genere, che col 41 bis non può arrivare. Immaginiamoci cosa accade se questo capo mafia esce dal carcere.

Questa valutazione ha fatto si che nel corso degli anni, non dei mesi, degli anni, a mia memoria (sono stato 9 anni direttore dell’Ufficio detenuti del Dipartimento penitenziario) non è mai successo che un detenuto al 41 bis uscisse dal carcere per ragioni che attengono alle condizioni di salute. Ma perché non è mai successo? Non è successo non certo perché si è violata la sua dimensione individuale, ma perché il carcere ha garantito dei presidi sanitari tali da consentire che potesse essere curato. E allora, di fronte a questa esigenza naturalmente avendo la possibilità di curarlo con tutti gli strumenti possibili, con un centro clinico, con un ospedale che sta dentro il carcere sostanzialmente, o addirittura con degli ospedali che sono all’esterno del carcere ma hanno le caratteristiche comunque di tipo detentivo e quindi perfettamente serviti da tutti i servizi possibili, i 41 bis sono rimasti sempre nel regime che era previsto e non hanno mai avuto un trattamento diverso.

Quindi dobbiamo chiederci, cosa sta accadendo in questi giorni? Sta accadendo che questo giudizio, evidentemente, risente di due cose, due questioni fondamentali. La prima questione è che, inevitabilmente, qualcuno ha rappresentato che in carcere non è possibile procedere alle cure. E allora nel giudizio di bilanciamento costituzionale, il giudice ha ritenuto di dover liberare, o meglio di mandare a casa in sospensione dell’esecuzione della pena detentiva i detenuti malati. Ovviamente, facendo anche qui una valutazione che tiene conto di un secondo fattore che è nuovo di questi giorni, dì questa nostra nuova epoca: il fatto che c’è una considerazione della pericolosità di Cosa Nostra che è mutata nella società. E questi giudizi ripetono un criterio sociale di valutazione della pericolosità. Cioè, non è che c’è una formula matematica che ci spiega come si opera in questi casi. Ma se la società ritiene che la mafia non sia più un’emergenza, che non sia più pericolosa, che non ci sia più la possibilità che i soggetti usciti possano governare il crimine anche con effetti diciamo devastanti per la collettività, nel giudizio, accompagnati anche da una valutazione circa l’impossibilità di curarli bene in carcere, la soluzione diventa tutto quello che è avvenuto in questi giorni. Che è un unicum nella storia della nostra recente esperienza di prevenzione antimafia.

Ora, il problema vero qual è? Sul quale abbiamo espresso delle opinioni, che qui non si tratta di criticare decisioni giudiziarie, si tratta di prendere coscienza di una situazione attuale che è una situazione unica nel suo genere. Cos’è accaduto? Sono accadute una serie di circostanze a catena che hanno portato il prodursi questa situazione. Lei ha detto bene, ha fatto un ottimo collegamento con la questione delle rivolte, perché le rivolte… lì si potrebbe fare un discorso tutto diciamo diverso a parte, su come lo Stato può reagire a una situazione come quella della rivolta in cui vengono operati danni, ma sono morte 14 persone in conseguenza della rivolta. Sono 14 detenuti, non conta meno il fatto che siano detenuti o che siano persone diverse. Sono morte 14 persone. Un fatto gravissimo.

E quindi, dalle rivolte ci si attendeva semmai un atteggiamento di rigore. Invece, è accaduto che le rivolte avevano come presupposto il pericolo di contagio dentro il carcere. E qui devo dire delle cose che fanno parte della mia esperienza come direttore dell’ufficio detenuti. I detenuti quando hanno paura di qualcosa è perché evidentemente non viene loro comunicato bene ciò che sta accadendo. Perché la loro salute, la prevenzione contro la diffusione del virus, è un’attività primaria delle istituzioni, va garantita con un piano che deve essere attuato e deve essere comunicato alla popolazione detenuta. Non averlo fatto e avere bloccato i colloqui in modo improvviso ha generato una situazione di panico che, ovviamente, ha visto un malcontento che montava e che veniva anche forse gestito da altri.

Dunque, si è creata una situazione molto complessa per cui ci sono state delle rivolte. La risposta qual è stata? È stata quella di fare dei provvedimenti che hanno semplificato l’istruttoria, consentendo la detenzione domiciliare con braccialetto anche a soggetti che erano pericolosi. Perché la legge questo sostanzialmente scriveva. Istruttoria semplificata, cinque giorni di tempo per decidere, e anche in presenza di indici di pericolosità. Solo per gravi motivi era possibile negare da parte dei magistrati di sorveglianza questo beneficio. Ma quali erano questi gravi motivi? Non si capisce bene quali potessero essere, visto che anche i pericolosi potevano andarci.

Ora, il provvedimento aveva come suo fondamento un dato che non è un dato certo, è che potrebbe essere anche un dato errato, cioè che in carcere ci fosse il pericolo di diffusione del virus in misura maggiore rispetto a quello che è vi era all’esterno. E quindi con la misura, lo Stato cosa ha fatto? Ha consentito che fosse più facile uscire dal carcere.

Ecco, io ieri ho letto una lettera mandata non da uno qualsiasi, ma da un esperto di sanità penitenziale qual è il dottor Adolfo Ferraro, 30 e passa anni direttore di OPG (Ospedali Psichiatrici Giudiziari), e quindi persona esperta di sanità penitenziale, il quale giustamente ha fatto delle considerazioni, e le ha fatte non sulla rivista diciamo dei giustizialisti, ma su Ristretti Orizzonti, la rivista gestita dai detenuti in carcere, e ha richiamato alcuni dati forniti dal garante nazionale dei detenuti. Non una persona qualsiasi, una persona molto esperta e anche molto equilibrata, molto onesta intellettualmente, la quale ha riferito che il 26 aprile del 2020 i detenuti positivi al coronavirus erano solo 138 e che poi sono finiti per confluire nelle motivazioni dei magistrati di sorveglianza che hanno, né più né meno, riportato ciò che una legge dello Stato ha recepito come un’emergenza, cioè il fatto, il pericolo che in carcere si contraesse il Covid più facilmente rispetto all’esterno. Questo è quello che è accaduto.

Quindi, noi abbiamo che quello che sta supportando questo fenomeno è anche, non solo ma anche, l’asseverazione di un presupposto sbagliato, senz’altro scientificamente non provato, ma probabilmente anche sbagliato, anche errato. Le conseguenze, però, sono ovviamente enormi, perché avevo detto poc’anzi, si liberano capi di Cosa Nostra che tornano nei territori a comandare e tornano a dare segnali fortissimi, inevitabilmente segnali che nuociono all’azione prevenzionale dello Stato, perché le vittime delle estorsioni, dei reati, di qualunque tipo di abuso appena vedono che i capi vengono liberati o che tornano a casa ovviamente ne hanno una risposta fortemente negativa.

Alessandra Antonelli:

Posso, prima di passare la parola all’avvocato Repici… dottore Lei ha fatto un intervento qualche giorno fa e ha detto che quello che sta accadendo è stato possibile ed è possibile perché c’è probabilmente un calo dell’attenzionedell’opinione pubblica e dello Stato sul fenomeno mafia. Ci vuole spiegare che cosa intendeva?

Sebastiano Ardita:

Ma io veramente ho detto che c’era un crollo dell’attenzione, non un calo, un crollo. Perché l’attenzione pubblica e l’attenzione diciamo certe volte anche sociale, ma più istituzionale verso questo tipo di situazioni è ai minimi, è inevitabilmente ai minimi. Evidentemente intendevo dire che quando si valutano in termini di bilanciamento questi valori, che sono valori che attengono ripeto da un lato a quella che è la punizione individuale di un detenuto e dall’altro, però, alla sicurezza della collettività che è messa a rischio dal fenomeno criminale mafioso, se la considerazione della mafia non è una considerazione di soggetto organizzato e pericoloso e capace di coinvolgere fortemente i diritti dei cittadini, è chiaro che questo calo di considerazione si traduce poi in un criterio sociale che nutre i giudizi anche di organi giudiziari. Perché il processo che riguarda queste vicende non è un processo penale ordinario in cui bisogna vedere se il fatto è stato commesso, chi l’ha commesso e attribuire una pena. È un giudizio di comparazione tra beni. È un giudizio amministrativo, che si fonda su principi costituzionali e si nutre anche di quella che è una valutazione sociale e anche istituzionale. Questo intendevo dire.  Oggi la lotta alla mafia è considerata evidentemente qualcosa di importante o magari su cui si può ragionare retoricamente, si considera che la lotta alla mafia sia contro un fenomeno di costume e si sbaglia gravemente, perché esiste una organizzazione ancora fortissima sul territorio, che ha meno forza di qualche anno fa, ma ha la capacità ancora di violare diritti individuali e anche i diritti della persona fisica, ecco, non soltanto dei beni della collettività intesi come interessi pubblici.

 

 

 

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