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Perché il Consiglio Superiore della Magistratura dovrebbe audire Ilda Boccassini.

di redazione 19luglio1992.com

La dottoressa Ilda Boccassini venne applicata alla Procura di Caltanissetta per occuparsi delle indagini sulle stragi a metà ottobre del 1992, un mese dopo l’inizio della collaborazione con la giustizia del primo falso pentito Salvatore Candura, e lasciò Caltanissetta e il pool di magistrati il 19 ottobre 1994[1], quattro mesi dopo l’inizio della falsa collaborazione di Vincenzo Scarantino.

 

Il 21 gennaio 2014 e il 14 dicembre 2015 Ilda Boccassini venne sentita come testimone al processo “Borsellino Quater” per riferire le sue conoscenze in merito alle attività di indagine condotte in relazione alla strage di via D’Amelio. In alcuni punti la sua testimonianza lasciò degli interrogativi, rispetto ai quali al Consiglio Superiore della Magistratura – che si è assegnato l’arduo e lodevole compito di indagare sulla genesi del depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio – sarebbe certamente stato utile un approfondimento. Li elenchiamo brevemente, suddividendoli, per semplicità e chiarezza, per argomenti:

 

L’allontanamento di Gioacchino Genchi.

 

Gioacchino Genchi, che allora, con il grado di commissario capo, si occupava per il gruppo Falcone-Borsellino delle attività di indagine e d’analisi su tabulati e apparecchi telefonici, decise di lasciare improvvisamente il gruppo e le investigazioni sulle stragi. La sua versione, sentito al Borsellino Quater, non lasciò spazio ad interpretazioni: La Barbera aveva deciso di seguire la pista Scarantino, suggellata con il prossimo arresto di Pietro Scotto, il presunto intercettatore della linea telefonica di casa di Rita Borsellino. In cambio, lo avrebbero promosso questore di Palermo. In disaccordo totale con la decisione di La Barbera, Genchi decise di andarsene.

 

Il 19 maggio 1993 i sostituti procuratori Ilda Boccassini e Fausto Cardella ricevettero una nota del dirigente del gruppo “Falcone-Borsellino” Arnaldo La Barbera, con la quale comunicava che “il Commissario Capo della Polizia di Stato, Dr. Gioacchino Genchi, dal giorno 6 c.m. non esplica più alcuna attività investigativa nell’ambito dei Gruppi di Indagine diretti dallo scrivente”. Sei giorni dopo, il 25 maggio, i due magistrati inviarono una lettera al capo del loro ufficio, Giovanni Tinebra, dicendosi sorpresi dalla decisione di Genchi di abbandonare il gruppo investigativo e qualificando come “generiche” e “non del tutto convincenti” le spiegazioni di La Barbera. Qui la lettera:

 

“Oggetto: procedimenti penali nr. 100/B/92 e nr. 160/B/92. Dr. Gioacchino Genchi.

Sig. Procuratore,

come è noto, con delega del 06.01.93 veniva incaricato il gruppo di lavoro diretto dal dr. Arnaldo La Barbera di svolgere complesse indagini preliminari sui contatti telefonici, e sui collegamenti da questi desumibili, del dr. Bruno Contrada. La parte più complessa e delicata di tale attività investigativa era stata affidata al dr. Gioacchino Genchi che appariva idoneo per le sue specifiche conoscenze tecniche e per la sua competenza nel settore della telefonia. E’ ovvio che per poterlo mettere in condizioni di svolgere il suo lavoro, si è dovuto far conoscere al dr. Genchi tutte le risultanze processuali, anche le più riservate. Il dr. Genchi, d’altra parte, nell’accettare di svolgere dette indagini, per le quali si era spontaneamente offerto, aveva mostrato di essere ben consapevole dell’onere, ed anche dei rischi, che esse comportavano. Ha sorpreso, quindi, molto sorpreso il fatto che, pochi giorni orsono, il dott. Genchi abbia improvvisamente deciso di non collaborare più alle indagini, secondo quanto riferisce il dr. A. La Barbera, adducendo giustificazioni generiche e non del tutto convincenti. Tanto abbiamo ritenuto doveroso rappresentarLe, Sig. Procuratore, per le Sue valutazioni. Ossequi,

Ilda Boccassini

Fausto Cardella”

 

Alla dottoressa Boccassini i Pubblici ministeri di Caltanissetta chiesero delucidazioni circa l’improvvisa dipartita del Commissario Genchi e sulla lettera firmata assieme al collega Fausto Cardella. La sua risposta:

 

TESTE BOCCASSINI I. – E per quanto riguarda Genchi, penso che la causa del suo allontanamento possa essere stata anch’io, Procuratore, benché questa lettera, e poi spiegherò, perché avevo notato in Genchi, ma ne discussi molte volte con il Procuratore Tinebra, un certo, come dire, gusto che andava al di là dello spunto investigativo, (…)  dissi a Tinebra che, considerato che avevamo sia la DIA, sia il gruppo Falcone – Borsellino, con dei ragazzi che erano diventati esperti nella analisi dei tabulati e tutto quello che era il supporto informatico, che avrei avuto difficoltà a continuare una collaborazione con la Polizia di Stato se fosse rimasto Genchi.

P.M. Dott. LARI – Sì, però lei ha detto che avrebbe risposto alle ragioni per cui, comunque, poi ha firmato quella lettera in cui vi dimostravate sorpresi del fatto che…

TESTE BOCCASSINI I. – Ma sorpresi forse perché veniva prospettato in una maniera diversa, che non ci venivano dette, ma non da parte di La Barbera. La Barbera penso che subì questa decisione di allontanare Genchi, non il contrario[2].

 

Eppure nella nota sopra trascritta non risulta alcun tipo di contestazione rispetto all’operato del dottor Genchi, anzi, come le fu fatto notare dal procuratore Sergio Lari, il testo suggeriva sorpresa per la sua inaspettata dipartita. Nella stessa giornata del 21 gennaio 2014, inoltre, venne chiamato a testimoniare anche Roberto Saieva. A domanda specifica circa eventuali rimostranze della collega Boccassini sulla professionalità di Gioacchino Genchi, il magistrato rispose così:

 

AVV. REPICI – Un’ultima cosa a proposito del dottor Genchi, su cui le è stato chiesto, vorrei sapere solo una cosa: se nel periodo fino a ottobre ’94 la dottoressa Boccassini le manifestò perplessità, ed eventualmente quali, sull’operato del dottor Genchi. (…)

TESTE SAIEVA R. – No, non ho ricordo di giudizi negativi della dottoressa Boccassini sul dottor Genchi[3].

 

 

La “prova regina” dell’inattendibilità di Vincenzo Scarantino.

 

Durante la sua deposizione al processo “Borsellino Quater” la dottoressa Ilda Boccassini spiegò come la certezza della falsità della collaborazione di Vincenzo Scarantino la ebbe nel momento in cui l’uomo iniziò a collaborare e a riempire i verbali. Ecco le sue parole:

 

TESTE BOCCASSINI I. – (…) E a fronte di quello che raccontava, per me è stata la prova regina, cioè proprio la sua collaborazione ha determinato la convinzione, almeno in me, di dire: “Siamo di fronte ad una persona che sta raccontando un sacco di fregnacce”, scusate il termine – pericolosa nella misura in cui coinvolgeva importanti collaboratori di giustizia, e quindi anche non solo la tenuta, perché… dell’altro procedimento.

 

E ancora:

 

TESTE BOCCASSINI I. – (…) Quindi rispetto a questo abbiamo deciso di fare questa relazione e ci rendemmo… e quello che io dissi a Tinebra e agli altri colleghi: “Guardate – c’era la Palma, c’era Di Matteo, c’erano bene o male quelli che si stavano occupando – guardate che proprio la sua collaborazione ci sta facendo capire che le perplessità iniziali erano corrette, e cioè che una persona con quel background criminale non poteva avere avuto un qualsiasi tipo di incarico rispetto alla strage di via Capaci”. Come dire, per me la… la falsa collaborazione – falsa inteso che diceva una serie di bugie – di Scarantino era la prova regina come se fosse stato il DNA genetico di ognuno di noi, che viene considerato una prova regina.

 

Nella seconda udienza dedicata alla testimonianza della teste Boccassini, alcuni avvocati di parte civile sostennero che l’uso della frase “prova regina” fosse riconducibile ai verbali che Vincenzo Scarantino rilasciò due mesi e mezzo dopo l’inizio della sua collaborazione, nel settembre 1994, quando chiamò in causa importanti boss divenuti collaboratori di giustizia, che avevano poi smentito le dichiarazioni di Scarantino. Ci fu un lungo botta e risposta tra Ilda Boccassini, gli avvocati e il presidente della Corte d’Assise Antonio Balsamo.

 

AVV. SCOZZOLA – Ad esempio, Scarantino il 24 giugno del ’94 racconta davanti a lei la sua inizializzazione in Cosa Nostra. Questo tipo di racconto che lui ha fatto vi ha stupito, non vi ha stupito, ha creato delle perplessità, non ha creato delle perplessità? E’ stato un momento di discussione o no?

TESTE I. BOCCASSINI – Avvocato, allora forse io non sono chiara con lei. Le ho detto che lì le perplessità rispetto alla figura di Scarantino e quello che andava dicendo, la prova regina si è avuta dal momento del suo pentimento.

AVV. SCOZZOLA – Quindi anche dapprima avevate delle perplessità?

TESTE I. BOCCASSINI – Dal pentimento, Avvocato.

AVV. SCOZZOLA – Ah, dal pentimento.

TESTE I. BOCCASSINI – La prova regina, non so se lei riesce a capire il mio italiano.

AVV. SCOZZOLA – Sì, va beh.

TESTE I. BOCCASSINI – Cioè nel momento in cui lui ha reso quella lunga deposizione, da cui già si poteva cominciare a capire, ma che ovviamente era doveroso fare una serie di accertamenti, la gestione di Scarantino passa di mano, cioè nel senso che io ero già in partenza. Ma le perplessità e il fatto, lo ripeto, che Scarantino era persona su cui bisognava andarci molto cauti comincia proprio con il suo pentimento. Di solito è il contrario, in questo caso è con il suo pentimento, perché è lì che lui comincia tutto il suo percorso delinquenziale e non, è da lì che con un rigore si poteva immaginare, facendo tutto quello che prevede la Legge per accertare se fosse vero o non vero, bisognava agire in un certo modo. Sono stata chiara, Avvocato?

AVV. SCOZZOLA – E’ stata chiarissima.

PRESIDENTE – Comunque, in verità anche questo concetto che ha espresso con il termine “prova regina” era stato pure…

AVV. SCOZZOLA – No, Presidente.

AVV. DI GREGORIO – No, Presidente, era relativo all’interrogatorio di settembre, non era la stessa cosa.

PRESIDENTE – No, ma l’ha detto. Guardate, no, l’ha detto: “A fronte di quello che raccontava, per me è stata la prova regina”.

AVV. DI GREGORIO – La parola “prova regina” l’ha detto, ma era una…

PRESIDENTE – “Cioè proprio la sua collaborazione ha determinato la convinzione, almeno in me, di dire: siamo di fronte ad una persona che sta raccontando un sacco di fregnacce pericolose, nella misura in cui coinvolgeva importanti collaboratori di giustizia e quindi anche non solo alla tenuta dell’altro procedimento”. Quindi, in sostanza…

AVV. SCOZZOLA – Presidente, estrapolando dal verbale senza dubbio c’è la parola “prova regina”, però lì si riferiva all’interrogatorio del 6 settembre, all’omesso…

PRESIDENTE – No, in verità ne parla…

AVV. SCOZZOLA – …all’omesso riconoscimento dei tre collaboratori di giustizia. Qui, invece, stiamo andando…

PRESIDENTE – In verità la domanda…

AVV. SCOZZOLA – …a tre mesi, a quattro mesi prima.

PRESIDENTE – Comunque, ha precisato…

AVV. SCOZZOLA – Non so il tempo, stiamo andando al 24 giugno.

PRESIDENTE – …che era proprio l’interrogatorio di giugno. Però devo dire che…

AVV. SCOZZOLA – Stiamo andando all’inizio della collaborazione.

PRESIDENTE – Però, ascoltate, nella stessa risposta…

AVV. SCOZZOLA – Presidente…

PRESIDENTE – …lei parte dall’interrogatorio di giugno.

AVV. SCOZZOLA – Non è la stessa, Presidente, perché…

PRESIDENTE – Comunque, va beh, in ogni caso, insomma…

AVV. SCOZZOLA – Presidente, è il 24 settembre. Oh, è il 24 giugno, qui la stiamo spostando.

PRESIDENTE – No, no, scusate…

AVV. SCOZZOLA – Presidente, io ritengo che la teste abbia detto questo.

PRESIDENTE – Comunque, va beh, ha chiarito che era dopo di quello di giugno, in ogni caso[4].

 

Quindi il punto venne chiarito: la “prova regina” della falsità della collaborazione di Vincenzo Scarantino, secondo Ilda Boccassini, si ebbe sin dal suo primo verbale post “pentimento”, cioè quello del 24 giugno 1994.

Eppure lo stesso magistrato espresse idee e convinzioni molto diverse il 19 luglio 1994 (quasi un mese e tre verbali – tutti firmati davanti alla P.m. Boccassini – dopo il pentimento di Scarantino), il giorno della conferenza stampa tenuta dalla Procura di Caltanissetta, in occasione dell’applicazione delle misure cautelari emesse il giorno precedente nei confronti degli indagati e futuri processati nel procedimento denominato “Borsellino Bis”.

 

ILDA BOCCASSINI: “Volevo puntualizzare alcune osservazioni che mi sembrano importantissime in una giornata come questa. Ribadisco il concetto espresso dal capo di questo ufficio, a cui va tutto il mio riconoscimento per il lavoro svolto a Caltanissetta. Cioè sono state premiate ancora una volta le indagini investigative pure. Ci siamo mossi con una logica di aggressione sul territorio e questo è stato premiale nel momento in cui una delle persone che era responsabile di questo reato ha accettato di collaborare con lo Stato. A questo punto va detto che il lavoro di questa procura è stato possibile perché tutti i pezzi dello Stato si sono contattati. E a questo punto deve andare il mio ringraziamento personale, ma ritengo a nome di tutta la procura, alla dottoressa Liliana Ferraro che non ha mai abbandonato né Caltanissetta né altre procure. Senza l’aiuto del ministero di Grazia e giustizia, nella persona della dottoressa Ferraro, non sarebbe stato possibile ottenere oggi questi risultati. Ringrazio il collega Di Maggio, la cui esperienza, la professionalità e il coraggio dimostrato da quando ha assunto l’ingrato compito di essere vicedirettore del DAP. Senza l’aiuto di Di Maggio, senza la collaborazione del direttore di Pianosa, di tutti gli agenti a cui va il nostro ringraziamento totale, non sarebbe stato possibile gestire per la prima volta con Scarantino nel carcere di Pianosa (e non portato subito in una struttura extracarceraria), gli eccellenti risultati che noi stiamo ottenendo. Il coraggio, ripeto, di persone come Liliana Ferraro, Francesco Di Maggio, persone che forse… Liliana già non è più direttore degli affari penali, mi auguro che Francesco Di Maggio rimanga vicedirettore delle carceri, non lo so se questo succederà, e quindi per questo in questa giornata mi sento, come cittadino e come magistrato, di dire grazie a queste persone che hanno contribuito a questo eccellente risultato.
E mi chiedo perché queste persone ci hanno lasciato o un’altra forse ci sta per lasciare.
Voglio fare un’altra osservazione. I collaboratori di giustizia sono una realtà essenziale nel paese. Lo ha dimostrato ancora una volta l’indagine sulla morte di Paolo Borsellino. Ma è arrivata, lo ripeto, questo concetto va ripetuto fino alla noia, perché vi erano già delle indagini che hanno consentito di valutare appieno quello che Scarantino Vincenzo ci diceva.
Ma attenzione, Scarantino Vincenzo è stato per ventuno mesi sottoposto al regime del 41 bis. In un carcere speciale come quello di Pianosa e non ha avuto la possibilità, come era giusto che sia, di avere contatti con altri detenuti esponenti di cosa nostra. Gli è stato consentito, così come la legge prevedeva, di avere colloqui solo con i propri familiari. Quindi il 41 bis è stata ancora un volta una scelta vincente. E lo dimostriamo con i fatti non con le parole.
Un’altra osservazione. Siamo appena agli inizi, è vero che abbiamo i dibattimenti in corso e questo sarà un momento molto importante. Però dobbiamo capire perché dal maggio 92 a tutto il 93 è stata portata in essere da cosa nostra una vera e propria dichiarazione di guerra contro lo Stato. Io La settimana scorsa ancora una volta come cittadina e poi come magistrato ho appreso con gratitudine dai colleghi di Roma che erano usciti con l’appartenenza dell’omicidio di via Fauro, del tentato attentato a via Fauro, e gli altri attentati, con cosa nostra. E allora questo qual è l’aspetto più importante? Che per la prima volta si è potuto di dimostrare che cosa nostra ha colpito fuori la Sicilia, e con Costanzo un obiettivo diverso. Con le altre stragi che cosa nostra per la prima volta colpisce un obiettivo apparentemente insignificante. E allora bisogna chiedersi perché e questo impone a tutti doverosamente di andare avanti.
Un’ultima osservazione e mi riporto alle parole del procuratore Tinebra. La notizia che è uscita è stato un atto di irresponsabilità da parte di chi l’ha pubblicata ma ancor di più, ritengo, e parlo a titolo personale, di chi ha divulgato la notizia, perché significa che dentro di noi c’è qualcuno che vuole remare contro le istituzioni e contro il lavoro che i magistrati fanno. Io mi auguro che si riesca a stanare la talpa e chi ha consentito questo, mettendo a repentaglio la vita del collaboratore di giustizia e dei suoi familiari, degli investigatori e di tutti i ragazzi che sono giorno e notte in mezzo ad una strada e tutte le indagini.
Mi chiedo perché ancora oggi sui giornale vengono pubblicate false notizie di due falsi teoremi che vedono ancora una volta in contrapposizione, che non è, le dichiarazioni di altro collaboratore di giustizia, Salvatore Cancemi, e oggi Scarantino. Io mi chiedo e chiedo al senso di responsabilità di quei giornalisti che dovrebbero conoscere la storia di cosa nostra, quanto possa essere pericoloso questa disinformazione periodicamente, costantemente, di voler creare tanta confusione, da ritenere, al di là di quello che è stato scritto proprio dalla procura nissena, di ritenere che nella strage di via D’Amelio e la strage per l’uccisione del dottor Giovanni Falcone ci sia stata una contrapposizione all’interno di cosa nostra. È gravissimo che ancora i giornali pubblichino questo tipo di notizie. Ed io vorrei capire perché. È soltanto una stampa libera, una stampa responsabile, una stampa professionalmente competente deve impedire che ciò avvenga. Perché se non avvertite questi pericoli, allora veramente la magistratura verrà lasciata sempre più sola. Grazie[5]”.

 

 

La nota del 10 ottobre 1994 di Ilda Boccassini.

 

Il 10 ottobre 1994 Ilda Boccassini scrisse una nota indirizzata al procuratore aggiunto Francesco Paolo Giordano e, per conoscenza, al procuratore capo Giovanni Tinebra. Il magistrato, nell’esprimere dubbi sulla credibilità del neocollaboratore Vincenzo Scarantino, avanzava suggerimenti operativi particolari.

 

“Al procuratore della Repubblica Agg. – c.a. dr. Giordano -, e, p.c. Al sig. Procuratore della Repubblica – c.a. dr. Tinebra –

Con riferimento alla nota nr. 397/94 Prot. Ris. trasmessami in data odierna – nel constatare con sorpresa che disposizioni di mera organizzazione del lavoro interno dell’Ufficio, fin qui trasmesse oralmente, sono state improvvisamente assunte in forma scritta ed annotate addirittura nel protocollo degli atti riservati – segnalo alla tua attenzione quanto segue.

La mia applicazione a questa Procura scadrà, come è ben noto, tra pochi giorni; ciò mi impedirà, com’è ovvio, di dare – in quelle sessioni di lavoro che il Procuratore della Repubblica ha disposto con nota nr. 391/94 Prot. Ris. sempre in data odierna – un significativo contributo all’impostazione delle attività che l’Ufficio dovrebbe programmare con riguardo alle d’Amelio.

In questi due anni, nel corso delle riunioni che, pur senza assumere la veste formale di “sessioni di lavoro”, si sono svolte compatibilmente con gli impegni di ciascuno, all’interno dell’Ufficio, mi sono costantemente confrontata con tutti i colleghi incaricati della trattazione dei suddetti procedimenti, aggiornandoli tempestivamente sullo stato delle indagini e sui possibili sviluppi di queste.

(…)

Che in relazione alla mia imminente partenza da Caltanissetta l’Ufficio si stia determinando a non contare più sul mio contributo è, del resto, considerazione che sono indotta a formulare per il fatto che, con riguardo alle indagini svolte in queste ultime settimane sulla strage di via D’Amelio, non sono stata più interpellata sugli indirizzi investigativi da seguire in conseguenza delle sorprendenti dichiarazioni recentemente rese da SCARANTINO Vincenzo – ufficialmente assunte a verbale nei primi giorni dello scorso settembre – né sono stata avvisata del compimento di atti istruttori di decisiva importanza.

Che soltanto alla prossima scadenza della mia applicazione sia da ricondurre il mio mancato coinvolgimento da parte dell’Ufficio nelle scelte investigative e nelle indagini sono certa, non potendo d’altro canto supporre che esso sia conseguente alla dissonanza delle opinioni da me espresse, in una riunione tenuti nei primi giorni di settembre, da quelle degli altri colleghi, in ordine:

* alla assunzione delle dichiarazioni con le quali – mi si diceva – SCARANTINO Vincenzo aveva chiamato in correità nella strage di via D’Amelio i collaboratori di giustizia CANCEMI, LA BARBERA e DI MATTEO (traduzione in verbale che io giudicavo assolutamente indilazionabile);
* alla valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni suddette (che io giudicavo sulla base di argomenti logici, scarsamente credibili);
* alla necessità di tempestivi interrogatori – da assumere esclusivamente con le forme imposte dal codice di rito – dei collaboratori chiamati in correità ed eventualmente ai successivi confronti con SCARANTINO Vincenzo (atti tutti che io ritenevo urgenti);
* all’opportunità di dare tempestivo avviso delle nuove emergenze investigative alla D.D.A di Palermo (atteso l’enorme rilievo che esse, revocando in dubbio la verificata attendibilità del CANCEMI, del LA BARBERA e del DI MATTEO, avrebbero potuto assumere nei procedimenti in corso presso quell’Ufficio);
* alla necessità (da me rappresentata) di adoperarsi per ottenere un rinvio del dibattimento relativo ai primi quattro imputati della strage di via D’Amelio, sia per consentire una preventiva verifica della posizione soggettiva di SCARANTINO Vincenzo, sia per rendere possibile, ove del caso, la riunione del primo procedimento a quello pendente in fase di indagini preliminari nei confronti di altri indagati per i medesimi reati (previa definizione in tempi brevissimi di dette indagini) e la conseguente trattazione unitaria da parte dei giudici del dibattimento di tutte le condotte che avevano determinato l’evento criminoso.
(…)
Resto comunque a disposizione dell’Ufficio per ogni eventuale determinazione e per ogni più utile chiarimento che potrò comunque fornire nella riunione della D.D.A convocata per le h. 17.00 del giorno p.v.”

 

Nel corso della sua deposizione al processo “Borsellino Quater”, i pubblici ministeri chiesero lumi alla dottoressa Boccassini riguardo alcune frasi della nota, in particolare quelle relative alle modalità con le quali venne gestito il neo-collaboratore Vincenzo Scarantino.

 

P.M. Dott. LARI – Ecco, sì. Ecco, con questa nota diretta al Procuratore Aggiunto, lei ha parlato di sorprendenti dichiarazioni rese da Vincenzo Scarantino e aggiunge che le stesse sono state ufficialmente assunte a verbale i primi giorni dello scorso settembre. Vorrei che lei chiarisse cosa voleva dire con alcune frasi che sono contenute all’interno di questa nota, dove si legge: “Tradurre a verbale le dichiarazioni di Scarantino”, o in cui si parla di chiamate… appunto, in riferimento alle chiamate in correità dei collaboratori Cancemi, La Barbera e Di Matteo, quando dice: “Gli interrogatori andavano assunti esclusivamente nelle forme imposte dal Codice di rito”. Cioè la nota contiene delle forti note polemiche circa la gestione di questa fase del procedimento.

(…)

TESTE BOCCASSINI I. – Io pen… cioè quello che ricordo, che c’era un momento non di tensione tra di noi, ma di allarme anche da parte dei colleghi; alcuni perché erano lì evidentemente da più tempo e quindi erano meglio conoscitori, diciamo, delle situazioni, anche quello che si era vissuto per due anni; altri meno perché erano appena arrivati. Mi sembra che la dottoressa Palma, non ricordo, ma era di recente la sua applicazione a Caltanissetta. Nel momento in cui, ma questo, ripeto, è una mia impostazione, c’erano queste defaillance, possiamo dire, di Scarantino che diceva delle cose a nostro… a mio giudizio inverosimili e ad altri, io ritenevo e suggerii al Procuratore Tinebra e ovviamente ai colleghi di evitare colloqui investigativi, cioè di… di non… di fare in modo che tutto quello che diceva Scarantino, anche se diceva: “E’ stato il Papa a uccidere Borsellino”, dovesse essere verbalizzato. Perché proprio una verbalizzazione completa di tutti gli elementi, anche che lui poteva dire tra un pianto e un altro, etc., etc., poteva essere valutato nella giusta percezione dai Pubblici Ministeri e dalle Forze investigative, ma soprattutto dai Pubblici Ministeri. Quindi, evidentemente, quando io scrivo di assumere esclusivamente con le forme imposte dal Codice di rito, erano interrogatori fatti non preceduti da colloqui investigativi o altro tipo di colloquio, ma verbale di contestazioni e quant’altro. Però, ripeto, sono passati ventitré anni, che non sono pochi, però la vedrei in questo contesto, perché non sono così presuntuosa da suggerire ai miei colleghi di… di fare interrogatori assumendo le forme imposte dal Codice di rito. (…)[6].

AVV. SCOZZOLA – Ho capito. Un’ultima domanda, che è sulla missiva che lei fa al dottore Giordano e per conoscenza al dottore Tinebra, ed è quella missiva dove, praticamente, lei dice, ha la necessità di tempestivi interrogatori da assumere esclusivamente con le forme imposte dal Codice di rito. Sul punto lei ha già risposto e non le rifaccio la domanda perché non voglio essere ripreso da lei. Il problema mio però è un altro, è il punto precedente, o meglio, il primo capoverso della pagina 5. Lei dice: “All’assunzione della dichiarazione con la quale mi si diceva – la prego di evidenziare questo <<mi si diceva>> – Scarantino Vincenzo aveva chiamato in correità nella strage di via D’Amelio i collaboratori di giustizia Cancemi, La Barbera e Di Matteo. – Tra parentesi – Traduzione in verbale, che io giudicavo assolutamente indilazionabile”. Ci può spiegare questo periodo? Questo “mi si diceva” significa che qualcuno le ha detto che Scarantino, almeno io interpreto così, che Scarantino aveva parlato prima ancora della verbalizzazione?

TESTE BOCCASSINI I. – Guardi, io le ripeto, non ho presenziato… anzi, io non ricordavo neanche il 2 di settembre che mi ha fatto notare il Procuratore, quindi io non credo di aver presenziato a tutti gli interrogatori di Scarantino fatti, diciamo, successivamente.

AVV. SCOZZOLA – Sì.

TESTE BOCCASSINI I. – Quindi, siccome questa lettera è, diciamo, prodromica poi all’appunto, perché sempre questa riunione dove si aveva la speranza, etc., quindi io non vorrei che qualcuno mi ha… mi parlasse di queste cose al di là di quello che era già risultato negli interrogatori che aveva fatto.

(…)

AVV. SCOZZOLA – Che significa: “Mi si diceva” e “traduzione in verbale, che io giudicavo assolutamente indilazionabile”.

PRESIDENTE – Sì, se vuole…

AVV. SCOZZOLA – Premesso che già nel verbale i nomi dei collaboratori di giustizia c’erano.

PRESIDENTE – Comunque, se vuole chiarire questo punto, se non ho compre…

AVV. SCOZZOLA – Significa che c’erano altri verbali?

PRESIDENTE – Se non abbiamo compreso male, si riferisce…

AVV. SCOZZOLA – Presidente, voglio essere più preciso: significa che c’erano altri verbali, altre dichiarazioni mai riportate?

TESTE BOCCASSINI I. – Ma no, no, no, escludo…

AVV. SCOZZOLA – Di cui lei è venuta conoscenza, perché altrimenti, dico…

TESTE BOCCASSINI I. – Escludo che ci fossero altri verbali, almeno rispetto a quelli che poi sono stati depositati.

AVV. SCOZZOLA – Interrogatori.

TESTE BOCCASSINI I. – Che ci fosse in quel periodo confusione e quant’altro rispetto anche… colloqui investigativi che secondo me andavano sospesi, proprio perché c’era un atteggiamento tale per cui questo io… Però a memoria ritengo che possa essere interpretato quelle due frasi. Cioè non lasciamo campo che lui sfoghi, etc., sentiamolo a verbale, facciamo le contestazioni e dopodiché valuteremo con equilibrio quello che lui ha detto.

AVV. SCOZZOLA – Scusi, ma già non era stato tradotto in verbale, cioè messo a verbale?

TESTE BOCCASSINI I. – Avvocato, questa è la mia memoria, altro non le so dire, sono passati ventitré anni[7].

 

I colloqui investigativi.

 

Nella sentenza del processo “Borsellino Quater” i giudici di primo grado hanno sottolineato l’anomalia rappresentata dagli innumerevoli colloqui investigativi eseguiti dagli uomini del gruppo “Falcone-Borsellino” e, in primis, dal suo dirigente, Arnaldo La Barbera. Questi colloqui, molto spesso, precedettero (a volte anche di poche ore) gli interrogatori dei singoli collaboratori con i magistrati e, in alcuni casi, vennero autorizzati ed effettuati anche dopo l’inizio dell’ufficiale collaborazione con la giustizia dei neopentiti. L’anomalia più evidente fu quella dei cosiddetti “colloqui fiume” di Pianosa, ben dieci giorni di colloqui consecutivi con Vincenzo Scarantino nel carcere di Pianosa, dal 4 al 13 luglio 1994, dopo ben due interrogatori già verbalizzati con i pubblici ministeri.

 

La Procura di Caltanissetta, durante la sua testimonianza al “Borsellino Quater”, chiese alla dottoressa Boccassini delucidazioni circa questi atti che lo stesso Pubblico ministero Stefano Luciani definì anomali.

 

P.M. Dott. LUCIANI – (…) faccio riferimento sempre alla genesi della collaborazione di Scarantino e ai colloqui investigativi. Volevo chiederle se lei o l’ufficio in generale a quel tempo fu informato del fatto che dopo i primi interrogatori di Scarantino, quindi quelli del 24 e 29 giugno, furono espletati nei primi giorni di luglio, cioè dal 4 al 13 luglio, dieci colloqui investigativi con Scarantino Vincenzo consecutivamente, cioè dal giorno 4 luglio sino al giorno 13 luglio. Glielo chiediamo, questo si riallaccia un po’ anche al tema dei colloqui investigativi e quindi di quella prima fase delle dichiarazioni di Scarantino, anche perché poi, il 15 luglio, quindi due giorni dopo, risulta un interrogatorio espletato tra l’altro da lei e dal dottore (…) Arnaldo La Barbera in quella circostanza. Quindi, diciamo, la domanda è se voi foste informati di questi dieci giorni di colloqui investigativi che sono, insomma, un po’ un’anomalia, diciamo.

BOCCASSINI I. – Sicura… ma informati sicuramente sui colloqui investigativi, il Procuratore della Repubblica lo era senz’altro; io non ho memoria se anch’io sapessi che c’era questo contatto. Devo dire che quello che ricordo, che Scarantino aveva una situazione che veniva comunicata dalle carceri di Pianosa di una persona che passava da crisi di pianto a crisi di… di paura e… Questo… questo sì. Quindi era già da… da questo un personaggio che dava anche molto lavoro agli agenti penitenziari, ecco, da questo punto di vista.

P.M. Dott. LUCIANI – La domanda è: lei ricorda quale fu la necessità di fare colloqui investigativi? Cioè perché si prospettò la necessità di fare i colloqui investigativi con Andriotta, dopo che l’Andriotta aveva già reso dichiarazioni o stava rendendo dichiarazioni? Cioè su Scarantino lei ha detto: “Scarantino lanciava messaggi e quindi si andava a tastargli il polso, sostanzialmente, con gli investigatori”. Ma ricorda perché sorse questa esigenza con Andriotta?

TESTE BOCCASSINI I. – Allora, io le ripeto quello che ho già detto ai suoi colleghi: io, per quello che riguarda la gestione di Capaci, ricordo più o meno tutto quello che ho fatto e quello che è stato depositato, etc.; per quanto riguarda via D’Amelio, anche se in quel periodo vi era sinergia con i colleghi, ci si confrontava, etc.,però non avevo neanche la gestione materiale delle carte, per cui se veniva fatta un’istanza, a meno che non si trattava di una cosa di una certa importanza, non veniva neanche discussa, non so se mi spiego.

P.M. Dott. LUCIANI – Ho capito.

TESTE BOCCASSINI I. – Quindi io non ho memoria che sia stata io, diciamo, protagonista di questi colloqui o… etc.

(…)

P.M. Dott. LUCIANI – No, glielo chiedo perché proprio il giorno del colloquio investigativo poi risulta un

interrogatorio.

TESTE BOCCASSINI I. – Non lo so, non…

P.M. Dott. LUCIANI – Ecco, solo per questo, e in cui presenzia, tra l’altro, anche il dottor La Barbera.

Quindi se ricorda se aveste modo di parlarne dell’esito o delle necessità di questo colloquio investigativo. Quindi non…

TESTE BOCCASSINI I. – No[8].

Quasi due anni dopo, in occasione della seconda convocazione della dottoressa Ilda Boccassini come testimone al processo “Borsellino Quater”, il Pubblico ministero mostrò alla Corte, alle parti e, soprattutto, alla teste il documento che conteneva l’autorizzazione ai colloqui investigativi “fiume” del luglio 1994 a Pianosa. La firma in calce era quella di Ilda Boccassini.

 

P.M. Dott. LUCIANI – Sì. No, siccome documentalmente risulta che, appunto, questi colloqui investigativi furono autorizzati dalla Procura di Caltanissetta, nella sua persona, era per capire che esigenza le venne rappresentata nel momento in cui, appunto, si dovettero autorizzare questi colloqui investigativi.

TESTE I. BOCCASSINI – Ma fu rappresentata… fu rappresentata al Procuratore Tinebra, dopodiché, ovviamente, io firmai, se è così non mi ricordo, questi colloqui investigativi.

P.M. Dott. LUCIANI – Ma lei seppe qual era l’esigenza che motivava questa richiesta di colloqui investigativi rappresentata dal dottore Tinebra?

TESTE I. BOCCASSINI – No, non mi… non mi ricordo, cioè erano questioni che forse non stava bene anche, non… non mi ricordo, non mi ricordo sinceramente. Però Tinebra teneva molto… diciamo che aveva preso molto a cuore la situazione di Scarantino[9].

 

 

Il mancato sopralluogo con Salvatore Candura e il mancante verbale di sopralluogo effettuato da Vincenzo Scarantino.

 

I sopralluoghi o, più precisamente, le attività di individuazione dei luoghi espletate dal collaboratore in presenza dell’autorità giudiziaria e/o della polizia giudiziaria, solitamente si rendono necessari nel momento in cui il collaboratore descrive un luogo presente nella ricostruzione della dinamica di un’azione delittuosa. Nel caso della strage di via D’Amelio questi luoghi si identificavano con il punto in cui era stata parcheggiata – e dal quale venne rubata – la Fiat 126 poi usata come autobomba, con il percorso che venne effettuato con l’autovettura rubata, con il garage all’interno del quale venne imbottita di esplosivo la Fiat 126 e, infine, con il percorso attraverso il quale dal garage si portò l’automobile in via D’Amelio.

 

Salvatore Candura è uno dei quattro “falsi pentiti” che inquinarono, con le loro dichiarazioni, i processi “Borsellino Uno” e “Borsellino Bis”. In particolare, Candura fu il primo a collaborare falsamente con la giustizia, autoaccusandosi di aver rubato la Fiat 126 su ordine di Vincenzo Scarantino. Arrestato il 5 settembre 1992 con l’accusa di violenza sessuale, quella stessa notte, negli uffici della Questura di Palermo, confessò la sua partecipazione alla strage, indicando le modalità del furto dell’autovettura e chi gliel’aveva commissionato. Eppure, nonostante l’importanza del ruolo, nessun sopralluogo sui luoghi del confessato furto venne effettuato dalle autorità. Come rilevato nelle motivazioni della sentenza emessa dai giudici della Corte d’assise di Caltanissetta, «fra i tanti interrogativi che il presente procedimento solleva, vi è sicuramente anche quello relativo al motivo per cui un accertamento così semplice ed immediato, come il sopralluogo con l’autore (reo confesso) del furto, sul luogo del medesimo, non sia mai stato espletato, nei precedenti processi per questi stessi fatti[10]».

 

Questione parzialmente simile viene sollevata dagli stessi giudici in merito al sopralluogo eseguito da Vincenzo Scarantino per il riconoscimento dei percorsi svolti dopo il furto e della carrozzeria di Giuseppe Orofino, dove egli sosteneva fosse avvenuto il caricamento dell’autobomba: «ebbene, dell’esecuzione di un siffatto sopralluogo, nell’estate del 1994, vi è ampia traccia nel presente processo, (…). Tuttavia, del verbale di sopralluogo, sicuramente eseguito con Vincenzo Scarantino, non vi è alcuna traccia nei fascicoli dei precedenti processi (le ricerche, disposte dalla Corte, davano esito negativo, né dell’atto vi è alcuna menzione nelle sentenze dei precedenti processi)»[11].

 

Per cui, il sopralluogo con il primo collaboratore di giustizia relativo alla strage di via D’Amelio non venne mai effettuato e di quello con il principale collaboratore non rimase alcuna traccia scritta. Sul punto, i Pubblici ministeri di Caltanissetta chiesero lumi agli inquirenti dell’epoca durante la loro testimonianza al processo “Borsellino Quater”.

 

P.M. Dott. LUCIANI – (…) Ricorda se quando lei arrivò a Caltanissetta si prospettò l’eventualità di fare un sopralluogo con il Candura nel luogo dove aveva rubato l’autovettura?

TESTE BOCCASSINI I. – Non mi ricordo proprio, non mi ricordo proprio. Ma non credo che io poi… se l’hanno… perché io sono arrivata a metà ottobre. Proprio di Scarantino poi non se ne parlava neanche con una fre… se non messi noi al corrente di quello che si stava verificando. No, lo escluderei, io non ne so nulla di questa cosa della… di fare del sopralluogo, sinceramente[12].

P.M. Dott. LUCIANI – Altra domanda che le volevo fare è se lei ricorda che furono disposti dei sopralluoghi in Palermo con lo Scarantino.

TESTE C. PETRALIA – Sì, i sopralluoghi furono disposti, furono ese… io non vi ho partecipato mai, non so se vi parteciparono altri magistrati del Pool; sicuramente la PG.

P.M. Dott. LUCIANI – Eh, dico, ma lei ha ricordo di aver visto poi una relazione, un…? Perché, le spiego, noi non riusciamo a rinvenire agli atti documenti cartacei su questa vicenda, quindi le volevo chiedere se lei ha memoria di aver visionato una relazione, delle riprese video, qualcosa di questo tipo che…

TESTE C. PETRALIA – Come documentazione degli atti io in questo momento non la ricordo. Davo un po’ per scontato che vi fosse, perché ricordo che furono disposti; però quanto ai… agli esiti che – però mi baso, diciamo, sulla logica dei fatti – questi sopralluoghi possano avere dato e quindi che potevano apparire, almeno in quel momento, positivi e quanto alla documentazione di questa attività, io non ho… non ho un ricordo preciso. Sono propenso a credere che vi fosse una documentazione.

 

 

Tutti questi elementi rendono evidente l’importanza delle conoscenze della dottoressa Ilda Boccassini e, di conseguenza, i motivi per cui Salvatore Borsellino, il 10 settembre scorso, ha chiesto alla Prima commissione del CSM l’audizione del magistrato e, quindi, di audire anche e, forse, prima, i magistrati che seguirono le indagini nel periodo intercorso tra la strage di Via D’Amelio e i primi interrogatori del neo “pentito” Vincenzo Scarantino.

 

 

 

 

[1]    Non è chiaro – a chi scrive – quale fu con precisione, nella metà di ottobre del 1994, l’ultimo giorno di applicazione alla Procura di Caltanissetta della dottoressa Ilda Boccasini. Nella nota datata 10 ottobre 1994, indirizzata al procuratore aggiunto Francesco Paolo Giordano e al procuratore capo Giovanni Tinebra, il magistrato indicava nel 14 ottobre il giorno in cui era previsto il suo volo di ritorno a Milano; ma agli atti del processo Borsellino Quater vi è una nota di trasmissione a firma della stessa Boccassini, indirizzata al procuratore capo di Palermo Giancarlo Caselli, recante la dicitura “Caltanissetta” e la data 19 ottobre 1994.

[2]    Deposizione di Ilda Boccassini innanzi alla Corte d’assise di Caltanissetta, procedimento penale N. R.G. 2/13 – R.G.N.R. 1595/08 a carico di Madonia Salvatore Mario + 4, 21 gennaio 2014.

[3]    Deposizione di Roberto Saieva innanzi alla Corte d’assise di Caltanissetta, procedimento penale N. R.G. 2/13 – R.G.N.R. 1595/08 a carico di Madonia Salvatore Mario + 4, 21 gennaio 2014.

[4]    Deposizione di Ilda Boccassini innanzi alla Corte d’assise di Caltanissetta, procedimento penale N. R.G. 2/13 – R.G.N.R. 1595/08 a carico di Madonia Salvatore Mario + 4, 14 dicembre 2015.

[5]    Cfr. Ilda Boccassini, conferenza stampa della Procura della Repubblica di Caltanissetta, 19 luglio 1994; Cfr. anche Radio Radicale.

[6]    Deposizione di Ilda Boccassini innanzi alla Corte d’assise di Caltanissetta, procedimento penale N. R.G. 2/13 – R.G.N.R. 1595/08 a carico di Madonia Salvatore Mario + 4, 21 gennaio 2014.

[7]    Deposizione di Ilda Boccassini innanzi alla Corte d’assise di Caltanissetta, procedimento penale N. R.G. 2/13 – R.G.N.R. 1595/08 a carico di Madonia Salvatore Mario + 4, 21 gennaio 2014.

[8]    Deposizione di Ilda Boccassini innanzi alla Corte d’assise di Caltanissetta, procedimento penale N. R.G. 2/13 – R.G.N.R. 1595/08 a carico di Madonia Salvatore Mario + 4, 21 gennaio 2014.

[9]    Deposizione di Ilda Boccassini innanzi alla Corte d’assise di Caltanissetta, procedimento penale N. R.G. 2/13 – R.G.N.R. 1595/08 a carico di Madonia Salvatore Mario + 4, 14 dicembre 2015.

[10]  Motivazioni della sentenza N. 1/2017, N.2/13 R.G.C. Assise, N. 1598/08 R.G.N.R., emessa il 20 aprile 2017 dalla Corte di assise di Caltanissetta, pag. 976.

[11]  Motivazioni della sentenza N. 1/2017, N.2/13 R.G.C. Assise, N. 1598/08 R.G.N.R., emessa il 20 aprile 2017 dalla Corte di assise di Caltanissetta, pag. 1153.

[12]  Deposizione di Ilda Boccassini innanzi alla Corte d’assise di Caltanissetta, procedimento penale N. R.G. 2/13 – R.G.N.R. 1595/08 a carico di Madonia Salvatore Mario + 4, 21 gennaio 2014.

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