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Una lezione di diritto alla Consulta e al Quirinale

Le sentenze suicide

Le chiamavano «sentenze suicide». Ca­pitava nelle vecchie corti d’assise, do­ve le questioni in fatto erano risolte dalla giuria, e può ancora avvenire che decisioni d’un collegio misto, imposte dai componenti senza toga, siano motivate in tal modo da nascere morte, solo che qualcuno le impugni. Rispetto alla Consulta manca un giu­dice ad quem ma Nómos è Basilèus: la legge va­le più del re, sebbene quest’ultimo disponga della forza e in dati contesti i sudditi siano ar­mento docile; finché esistano lettori pensanti, abbastanza indipendenti da manifestare i pensieri, la decisione contro le norme resta prodotto anomalo. Ne abbiamo una sotto gli occhi. Dialoghi del Presidente con un intercet­tato stanno sui nastri. Il Quirinale pretendeva che il pubblico ministero li incenerisse nel più ermetico segreto. Con una variante (l’atto riparatorio compete al giudice), la Corte gli ren­de ossequio, a prima vista. Nove fluenti para­grafi spiegano che figura singolare sia l’uomo al vertice: stimola, frena, orienta, coordina, equilibra, modera «i poteri dello Stato», anche tra le quinte, in via informale; e quest’indefinito influsso implica scambi verbali riservati, l’ «assoluta protezione» dei quali va letta in fili­grana nella Carta, dove non se ne parla; Dio sa come, però, il silenzio gli conferisce la qualità d’«inviolabile», quali erano i monarchi, anche se agisse fuori delle sue funzioni. Supponiamo che un pirata insediato sul Colle discuta d’affa­ri poco edificanti (narcomercato, prostituzio­ne et similia): commette delitti giudicabili, fer­mo restando che i dialoghi siano tabù (l’attua­le capo dello Stato va oltre, postulando un’im­munità processuale durante l’ufficio); e il di­vieto vale rispetto alla persona, assolutamen­te, anche se l’ascolto fosse casuale, nel colloquio con l’intercettato.

Così, volando sull’inespresso, la Corte indi­vidua un divieto istruttorio: prove raccolte nel­lo spazio interdetto non sono acquisibili; e sic­come i nastri esistono, bisogna disfarsene. Il pubblico ministero li riteneva inutili, quindi avrebbe chiesto al giudice d’obliterarli; in qual modo, lo dicono regole codificate (artt. 268, 269, 271 c. p. p.), una delle quali, capitale, esige il contraddittorio: può darsi che i reperti risul­tino importanti nel caso de quo o altrove; e gl’interessati devono potervi interloquire. Nossignori: tale conciliabolo svelerebbe quod infandum est, mandando in fumo la prerogati­va. Provveda il giudice, da solo. Se accogliamo premesse sospese nel vuoto, la conclusione appare coerente. L’insuperabile difficoltà sta nell’ accordare una presunta norma («assoluta protezione» dell’augusta parola e relativi co­rollari) con tre testi molto visibili: «La difesa è diritto inviolabile» (art. 24 Cost.); l’art. 110 im­pone il contraddittorio; e definendo obbliga­toria l’azione penale, l’art. 112 esclude che sia­no virtuosamente liquidati reperti d’un delitto perseguibile.

La chiamavamo sentenza suicida. Dopo tanto impegno oratorio, la contraddizione so­pravviene nelle ultime quattro righe. Il giudice ascolti i nastri, indi deliberi, considerando «l’e­ventuale esigenza d’evitare il sacrificio d’inte­ressi riferibili a principi costituzionali supre­mi»; e ne indica tre: vita, libertà personale, Res publica servanda; in tali «estreme ipotesi» adotti «le iniziative consentite dall’ordina­mento». Formula evasiva ma quali siano, è presto detto: l’empio materiale confluisce nel pro­cesso, in barba all’«inviolabilità»; era fiato al vento l’arringa pro rege. Alla fine salta fuori Nómos Basilèus, più forte dell’ossequio al rex, e qui la Corte incappa nella seconda contraddi­zione postulando un giudice imbevuto dello Spirito santo, i cui responsi nascano giusti. Supponiamo che ordini l’incenerimento dei nastri: deve motivarlo; e come, se non sappia­mo cosa contenessero? Che la distruzione non offenda interessi tutelabili, è da stabilire nel vaglio dei dati, criticamente: la sua parola non basta; può darsi che fosse disattento o abbia men­te corta o renda servizi al rex; l’unico meccani­smo che garantisca conclusioni relativamente sicure è il contraddittorio, eretto a requisito in­defettibile dall’art. 111 Cost. Sono anticaglie le mistiche dell’organo onnisciente. Da Nicola Toppi, storico dei tribunali napoletani, sap­piamo come se ne parlasse anno Domini 1655: i sacerdoti operano su materie sante, e così noi perché « leges sunt sacratissmae»; infatti, l’uo­mo in toga appare grave, severo, incorruttibi­le, «inadulabilis», «terrificus» verso i malfatto­ri. Nel tredicesimo anno del ventunesimo se­colo non è seriamente pensabile che la parola nuda tronchi questioni forse decisive, essendo negata ai contraddittori la cognizione dei fatti. Quando Ferdinando IV, Borbone napoletano, guidato dal vecchio ministro Bernardo Tanucci, impone sentenze rudimentalmente moti­vate (prammatica reale 27 settembre 1774), gl’interessati insorgono: la giurisdizione è affa­re esoterico; un malaugurato pubblico rendi­conto la dissacra. Sua Maestà ribatte e i rimo­stranti ammutoliscono ma negli anni novanta una monarchia reazionaria revoca l’editto (la regina e Maria Antonietta sono sorelle).

Documenti simili non diventano preceden­te autorevole. L’illustre consesso ha spiccato un salto indietro nei secoli: torniamo al mono­logo inquisitorio; e non lo rendono meno re­pellente i sentori d’una pesante Ragion di Sta­to. L’unica via d’uscita (interlocutoria) è solle­vare la questione di legittimità costituzionale. Letto senza contorsioni, l’articolo 271 c. p. p. non ha niente d’eccepibile ma la Corte impo­ne d’applicarlo in versione arbitraria, violando tre norme d’alto rango; esca dall’equivoco sciogliendo le contraddizioni. Era prevedibile che quello sciagurato conflitto costasse caro. Non se sentiva il bisogno, tanto meno quando l’ex padrone del governo offre futuri voti al can­didabile quirinalesco, purché gli garantisca un salvacondotto penale.


Franco Cordero
(La Repubblica, 26 gennaio 2013)

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