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Stragi ’92-’93, Repici diffida procura di Caltanissetta: pm eseguano ordinanza del gip

5 gennaio 2026 – L’avvocato di Salvatore Borsellino, Fabio Repici, ha presentato un documento alla Procura di Caltanissetta, guidata da Salvatore De Luca con il quale diffida il “Pubblico ministero a eseguire senza indugio, ove non lo abbia già fatto, tutti gli atti di indagine di cui all’ordinanza emessa dalla Gip il 19 dicembre 2025, con ovvia precedenza e con massima urgenza per l’attività ‘a sorpresa’ prescritta nella medesima ordinanza”.
In altre parole: i pubblici ministeri nisseni, in osservanza dell’ordinanza del Gip Graziella Luparello, devono compiere le indagini che sono state indicate nel rigetto della richiesta di archiviazione del 22 settembre 2025. La procura aveva avanzato la richiesta nel dicembre 2024.
Va ricordato che ci fu già un’ordinanza di rigetto precedente datata 2022 nella quale Luparello ordinò ai pm un piano di indagini in ben 32 punti tra cui i presunti rapporti tra Graviano, Berlusconi e Dell’Utri; la pista nera, con un passaggio su Stefano Delle Chiaie; il suicidio del boss Nino Gioè e il ruolo di Paolo Bellini. La gip aveva sciolto la riserva anche il 19 dicembre scorso rigettando un’ulteriore richiesta di archiviazione e ordinando alla Procura attività d’indagine “suppletiva per una parte consiste in ‘attività a sorpresa’, per ciò solo connotata da straordinaria urgenza, tanto che la Giudice delle indagini preliminari ha espressamente soprasseduto alla comunicazione del provvedimento alle persone offese dal reato, a tutela della proficua esecuzione di tale ‘attività a sorpresa’”.
La procura, invece di eseguire gli ordini del giudice ha proposto ricorso in Cassazione: tale impugnazione “naturalmente non sospende la inderogabile cogenza dello svolgimento delle indagini ordinate dal Giudice”, ha scritto Repici ma “l’attesa inerte della eventuale decisione (secundum legem, inammissibilità!) della Corte di cassazione sul ricorso della Procura della Repubblica farebbe plausibilmente scadere il termine, di certo non derogabile, per il compimento delle indagini”. Ma, come specificato sempre dal legale, “non esiste alcuna possibilità, secundum legem, per cui la Procura della Repubblica possa omettere l’espletamento delle ulteriori indagini ordinate dal Giudice”. Per questo motivo Repici specifica che “il presente atto ha anche la funzione di ufficializzare in capo ai destinatari la consapevolezza delle conseguenze giuridiche dell’eventuale inazione”.

Luca Grossi (AMDuemila)

 

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