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Stefano Mormile e Brizio Montinaro commentano il disegno di legge n. S. 1236 (DdL ‘sicurezza’)

3 gennaio 2025. Il disegno di legge 1236 detto “Pacchetto sicurezza” art. 31 letto e commentato dai familiari delle vittime delle stragi, Stefano Mormile, fratello dell’educatore carcerario Umberto Mormile, assassinato l’11 aprile 1990 dalla cosiddetta “Falange Armata”, e Brizio Montinaro, fratello di Antonio Montinaro, agente della scorta di Falcone caduto a Capaci il 23 maggio 1992. Sta passando completamente in sordina un atto legislativo di natura eversiva che fa dell’intelligence una polizia segreta con licenza di compiere crimini efferati senza incorrere in nessuna sanzione.

Popolo Unito

 

D.d.l. n. S. 1236 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”

L’articolo 31, in primo luogo, rende permanenti le disposizioni introdotte, in via transitoria, dal decreto-legge 7/2015 (e, per effetto di successive proroghe, vigenti fino al 31 dicembre 2024), per il potenziamento dell’attività dei servizi di informazione per la sicurezza, in materia di:

▪ estensione delle condotte di reato scriminabili, che possono compiere gli operatori dei servizi di informazione per finalità istituzionali su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a ulteriori fattispecie concernenti reati associativi per finalità di terrorismo;

▪ attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione a personale militare impiegato nella tutela delle strutture e del personale degli organismi di informazione per la sicurezza;

▪ tutela processuale in favore degli operatori degli organismi di informazione per la sicurezza, attraverso l’utilizzo di identità di copertura negli atti dei procedimenti penali e nelle deposizioni;

▪ possibilità di condurre colloqui con detenuti e internati, per finalità di acquisizione informativa per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale. Inoltre, vengono introdotte nuove disposizioni, sempre riguardanti l’attività informativa, concernenti:

▪ la previsione di ulteriori condotte di reato per finalità informative, scriminabili, concernenti la direzione o l’organizzazione di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico e la detenzione di materiale con finalità di terrorismo (reato quest’ultimo introdotto dall’articolo 1 del provvedimento), la fabbricazione o detenzione di materie esplodenti;

▪ la previsione che le pubbliche amministrazioni e soggetti equiparati siano tenuti a prestare agli organismi del sistema di informazione per la sicurezza la collaborazione e l’assistenza richieste necessarie per la tutela della sicurezza nazionale e l’estensione di tale potere nei confronti di società partecipate e a controllo pubblico;

▪ la possibilità di richiedere informazioni e analisi finanziarie alla Guardia di finanza e alla DIA per il contrasto al terrorismo internazionale.

Fonte: www.sistemapenale.it

 

 

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