di Sabina Guzzanti – 8 settembre 2014
In attesa della pubblicazione della mia replica a Giancarlo Caselli che il Fatto pubblicherà domani, vi sottopongo un estratto della sentenza sulla mancata perquisizione del covo, così che possiate partecipare alla discussione meglio attrezzati.
Oggi si ipotizza che forse l’arresto di Riina si fece grazie a Provenzano che nel frattempo trattava con lo stato in un primo momento con la mediazione di Vito Ciancimino e, successivamente, qualcuno ipotizza (Vito Ciancimino compreso), con la mediazione di Dell’Utri.
Ecco l’estratto con le parti più interessanti della chilometrica sentenza
Mori non aveva detto a Caselli degli incontri con Ciancimino
(in realtà Caselli interroga Vito il 17 marzo del 93 quindi di quegli incontri viene a conoscenza un paio di mesi dopo la mancata perquisizione, naturalmente non si parla ancora di papelli ma nemmeno si approfondisce)
La scelta di coinvolgere il ROS, che il dott. Caselli ha rivendicato come propria ed esclusiva, fu dovuta sia, e soprattutto, alla considerazione che nutriva per la persona di Mario Mori, con il quale aveva instaurato negli anni un rapporto fiduciario di intensa e proficua collaborazione in occasione delle inchieste portate avanti contro il terrorismo, sia al fatto che il ROS era in quel momento impegnato in azioni antimafia con proiezioni sul territorio siciliano. A quella data il dott. Caselli ignorava i contatti che Mario Mori aveva intrapreso ormai da diversi mesi con Vito Ciancimino, così come solo successivamente venne a conoscenza del fatto che i rapporti tra il Mori e l’allora comandante della Regione Piemonte Delfino si erano da tempo irrigiditi.
Sbagliato non perquisire subito il covo
Al di là di queste argomentazioni di carattere logico, il fatto che il Riina fosse stato trovato, al momento del suo arresto, in possesso di diversi “pizzini”, ovvero di biglietti cartacei contenenti informazioni sugli affari portati avanti dall’organizzazione, con riferimento ad appalti, alle imprese ed alle persone coinvolte, costituisce un ulteriore preciso elemento, in questo caso di fatto, che vale a rendere la condotta contestata agli imputati oggettivamente idonea ad integrare il reato. Le argomentazioni difensive riferite sul punto, secondo le quali si riteneva che il latitante non conservasse cose di rilievo nella propria abitazione, perché “il mafioso” non terrebbe mai cose che possono mettere in pericolo la famiglia, appaiono fondate su una massima di esperienza elaborata dagli stessi imputati ma non verificata empiricamente ed anzi contraddetta dalla risultanza offerta proprio dal materiale rinvenuto indosso al boss. Pertanto, già il 15.1.93, sussisteva la concreta e rilevante probabilità che esistesse altra documentazione in via Bernini; probabilità che è stata confermata in dibattimento dal Brusca e dal Giuffré, secondo cui Salvatore Riina era solito prendere appunti, teneva una contabilità dei proventi criminali, annotava le riunioni e teneva una fitta corrispondenza sia con il Provenzano che con altri esponenti mafiosi, per la “messa a posto” delle imprese e la gestione degli affari.
Il servizio di osservazione inutile
Il servizio di osservazione, come già innanzi precisato, non poteva avere una valenza sostitutiva rispetto alla mancata perquisizione del complesso e del cd. “covo”, in quanto non poteva impedire la distruzione od il trafugamento di materiale cartaceo, rilevante per la prosecuzione delle indagini, a mano della stessa Bagarella o dei Sansone che vi abitavano o anche di terzi che vi avessero acceduto, prestandosi solo ad individuare chi si sarebbe recato al residence e dunque i contatti che la famiglia e i Sansone avrebbero avuto, tanto più considerando che, anche nelle valutazioni dell’Autorità Giudiziaria, si trattava di un’attività di durata nel tempo.
La difesa confusa di Mori e De Caprio
Al di là delle, in più punti, confuse (vedi dichiarazioni sulla asserita non importanza dell’abitazione ove il latitante convive con la famiglia, perché non vi terrebbe mai cose che possano compromettere i familiari) argomentazioni addotte dagli imputati, che sono sembrate dettate dalla logica difensiva di giustificare sotto ogni profilo il loro operato, deve valutarsi se quei comportamenti omissivi valgano ad integrare un coefficiente di volontà diretta ad agevolare “cosa nostra”.
Come mai si è subito divulgato l’indirizzo del covo di Riina? Chi lo ha fatto?
Per quale motivo, con quali finalità e su ordine di chi, non è stato possibile accertarlo in base ai pochi elementi acquisiti al giudizio ma deve, verosimilmente, ipotizzarsi che nell’ambito della territoriale qualcuno avesse l’interesse a “bruciare” il sito, forse per questioni di rivalità o per contrasti sorti con il ROS. Il 16 gennaio, i carabinieri della stazione di Corleone comunicarono il rientro della Bagarella in paese, notizia che fu oggetto il giorno seguente di una specifica riunione tra la Procura e l’Arma territoriale, che manifestò dei dubbi sul servizio di osservazione del ROS, il quale nulla aveva comunicato in merito. A conclusione della discussione, si decise di concedere altro tempo al reparto, che – si credeva – stesse lavorando. c’era la convinzione che il ROS si stesse occupando di via Bernini, mentre invece era impegnato negli accertamenti di carattere documentale sui cd. “pizzini” trovati indosso al Riina ed al Biondino ed in quelli di carattere patrimoniale e societario sui Sansone, oggetto di una specifica relazione del 26.1.93. Neppure alla riunione del 20 gennaio, nella quale si deliberò a scopo di “depistaggio” dei giornalisti la perquisizione al cd. “fondo Gelsomino”, il ROS era presente, e l’iniziativa fu assunta dalla territoriale concordemente con l’Autorità Giudiziaria. Come già accennato, il presupposto in base al quale fu ritenuta necessaria questa operazione era costituito dal fatto che numerosi giornalisti, sin dal 16 gennaio come innanzi detto, stavano perlustrando la zona alla ricerca del “covo”; la notizia era pertanto pervenuta alla stampa così come quella relativa alla collaborazione dal Piemonte di tale “Baldassarre” (cfr. lancio Ansa del 16.1.93). Non v’è dubbio, sul piano logico, che tali elementi avrebbero dovuto indurre gli organi investigativi e gli inquirenti a ritenere il sito ormai “bruciato”, essendo gli uomini di “cosa nostra” già in possesso di tutte le informazioni per stabilire il collegamento via Bernini-Di Maggio-Sansone, ed avrebbero dovuto imporre di procedere subito alla sua perquisizione ma così non fu ed, al contrario, si ritenne cogente l’interesse a sviare l’attenzione dei mass media dal vero obiettivo.
Il Ros doveva avvertire subito l’autorità giudiziaria della sospensione dell’attività di controllo in via Bernini.
L’omissione della comunicazione all’Autorità Giudiziaria della decisione, adottata dal cap. De Caprio nel tardo pomeriggio del 15 gennaio stesso, di non riattivare il servizio il giorno seguente, e poi tutti i giorni che seguirono, è stata spiegata dal col. Mario Mori, nella nota del 18.2.93, con lo “spazio di autonomia decisionale consentito” nell’ambito del quale il De Caprio credeva di potersi muovere, a fronte delle successive “varianti sui tempi di realizzazione e sulle modalità pratiche di sviluppo” delle investigazioni che si intendeva avviare in merito ai Sansone, una volta che i luoghi si fossero “raffreddati”. Ciò però non era e non poteva essere, alla luce della disciplina ex art. 55 e 348 c.p.p. delle attività di polizia giudiziaria. Ed infatti, fino a quando il Pubblico Ministero non abbia assunto la direzione delle indagini, la polizia giudiziaria può compiere, in piena discrezionalità, tutte le attività investigative ritenute necessarie che non siano precluse dalla legge ai suoi poteri; dopo essa ha il dovere di compiere gli atti specificatamente designati e tutte le attività che, anche nell’ambito delle direttive impartite, sono necessarie per accertare i reati ovvero sono richieste dagli elementi successivamente emersi. Nella fattispecie appare indubitabile che la decisione assunta dal cap. De Caprio era incompatibile con la direttiva di proseguire il controllo – prescindendo se fosse da intendersi come video sorveglianza o come osservazione diretta od anche come semplice pattugliamento a mezzo di auto civetta della zona – impartita dall’Autorità Giudiziaria e, seppure motivata con gli elementi successivamente emersi, relativi alla presenza in loco di operatori della stampa, alla fuga di notizie che aveva avuto ad oggetto via Bernini e dunque agli aggravati problemi di sicurezza della zona, andava immediatamente comunicata.
La catena di omissioni
L’omessa comunicazione della cessazione del servizio si innestò, quindi, in una serie concatenata di omissioni, già enucleate, anch’esse significative della eccezionalità del contesto nel quale maturarono quegli accadimenti, quali: il giorno dell’arresto, la omessa specificazione, neppure sollecitata dalla Procura, di quali attività avrebbero dovuto essere condotte e con quali modalità; la omissione, da quel giorno in poi, di ogni flusso comunicativo ed informativo tra la Procura della Repubblica ed i reparti territoriali con il ROS; la omissione di riunioni che vedessero la partecipazione di tutti e tre gli organismi; l’omesso coinvolgimento del ROS nella perquisizione al fondo Gelsomino; la omissione di qualsiasi richiesta di informazioni e di chiarimenti al ROS, sin dal 17 gennaio, quando fu comunicata la notizia del rientro della Bagarella a Corleone, e per tutti i giorni a seguire, anche dopo la manifestazione di perplessità, da parte degli ufficiali della territoriale e di alcuni magistrati che avevano visionato i filmati su via Bernini, sulla sussistenza in atto dell’osservazione, ed anche dopo la frase accennata dal col. Mori sulla sospensione del servizio.
Perché Mori hanno assunto queste decisioni? Boh!
Ma quel che più rileva – ad avviso del Collegio – è che non è stato possibile accertare la causale delle condotte degli imputati. E’ stato accertato che il cap. De Donno a cavallo delle stragi di Capaci e di via D’Amelio prese contatti con Vito Ciancimino, tramite il figlio Massimo che conosceva, per avviare un dialogo e che, insieme all’imputato Mori, si recò ad incontrarlo nella sua casa romana in circa tre o quattro occasioni, in agosto, a fine settembre e nel dicembre 1992, appena prima che venisse tratto in arresto.
Per quale motivo?
Al riguardo, le ipotesi astrattamente prospettabili sono due, e cioè che il Mori volesse intavolare un vero e proprio negoziato con l’organizzazione criminale, oppure che, tramite l’allettante (per la mafia) pretesto di voler aprire per conto dello Stato un canale di comunicazione con l’associazione, così da addivenire ad una sorta di “tregua” con importanti concessioni, intendesse solo carpire informazioni utili alle indagini ed alla individuazione del Riina.
Però l’arresto di Riina è merito dell’intuito di Ultimo
Passando dal piano delle mere congetture a quello delle risultanze probatorie, la consegna del boss corleonese, nella quale avrebbe dovuto consistere la prestazione della mafia, è circostanza rimasta smentita dagli elementi fattuali acquisiti al presente giudizio. L’istruzione dibattimentale ha, al contrario, consentito di accertare che il latitante non fu consegnato dai suoi sodali, ma localizzato in base ad una serie di elementi tra loro coerenti e concatenati che vennero sviluppati, in primo luogo, grazie all’intuito investigativo del cap. De Caprio.
Nonostante ciò, la decisione di Mori di trattare con Ciancimino è stata spregiudicata
Non può non rilevarsi che nella prospettiva accolta da questo decidente l’imputato Mori pose in essere un’iniziativa spregiudicata che, nell’intento di scompaginare le fila di “cosa nostra” ed acquisire utili informazioni, sortì invece due effetti diversi ed opposti: da una parte, la collaborazione del Ciancimino che chiese di poter visionare le mappe della zona Uditore ove si sarebbe trovato il Riina, verosimilmente nell’intento di prendere tempo e fornire qualche indicazione in cambio di un alleggerimento della propria posizione giudiziaria; dall’altra, la “devastante” consapevolezza, in capo all’associazione criminale, che le stragi effettivamente “pagassero” e lo Stato fosse ormai in ginocchio, pronto ad addivenire a patti.
L’assoluzione
Il Collegio ritiene, infine, di non poter condividere la prospettazione della pubblica accusa che, sulla base di imprecisate “ragioni di Stato”, ha chiesto di affermare la penale responsabilità degli imputati per il reato di favoreggiamento non aggravato, da dichiararsi ormai prescritto. Tali “ragioni di Stato” non potrebbero che consistere nella “trattativa” di cui sopra intrapresa dal Mori, con la consapevolezza, acquisita successivamente, del De Caprio e, dunque, lungi dall’escludere il dolo della circostanza aggravante varrebbero proprio ad integrarlo, significando che gli imputati avrebbero agito volendo precisamente agevolare “cosa nostra”, in ottemperanza al patto stipulato e cioè in esecuzione della controprestazione promessa per la consegna del Riina. (…) La mancanza di prova sull’esistenza di questi “motivi di Stato” che avrebbero spinto gli imputati ad agire (…) non consente di ritenere integrato il dolo della fattispecie incriminatrice in nessuna sua forma. È palese, infatti, che se vi fu “ragione di Stato” si intese “pagare il prezzo” dell’agevolazione, per il futuro, delle attività mafiose, pur di “incassare” l’arresto del Riina, con la piena configurabilità del favoreggiamento aggravato, ma se non vi fu, gli imputati devono andare esenti da responsabilità penale. (…) Non essendo stata provata la causale del delitto, né come “ragione di Stato” né come volontà di agevolare specifici soggetti, diversi dall’organizzazione criminale nella sua globalità, l’ipotesi accusatoria è rimasta indimostrata, arrestandosi al livello di mera possibilità logica non verificata. La mancanza di una prova positiva sul dolo di favoreggiamento non può essere supplita dall’argomentazione per la quale gli imputati, particolarmente qualificati per esperienza ed abilità investigative, non potevano non rappresentarsi che l’abbandono del sito avrebbe lasciato gli uomini di “cosa nostra” liberi di penetrare nel cd. covo ed asportare qualsiasi cosa di interesse investigativo e dunque l’hanno voluto nella consapevolezza di agevolare “cosa nostra”.

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