Marco Travaglio (Il Fatto Quotidiano, 28 giugno 2014)
Il NON governo dei magistrati
di Luigi Ferrarella
Chi ottimisticamente non credeva che al Consiglio superiore della magistratura (Csm) una settimana fa potesse davvero «finire così», cioè a tarallucci e vino sullo scontro senza precedenti tra capo e vice alla Procura di Milano, dopo la pilatesca non-scelta del Csm ora non può credere che possa «continuare così»: cioè a piatti in testa ogni giorno, a colpi di circolari di Bruti Liberati che svuotano Robledo e di nuovi esposti al Csm di Robledo contro Bruti Liberati, per la gioia degli indagati (sinora nelle inchieste Sea, Expo e firme false) che si tuffano nelle contraddizioni regalate loro.
A parziale discarico dei pubblici ministeri milanesi va però osservato che il silenzio imbarazzato dell’intera categoria dei magistrati e l’impasse dei propri meccanismi di controllo sembrano stare facendo di tutto per disorientare i cittadini, intaccare un ventennale capitale di credibilità nella Procura italiana faro di indipendenza e capacità, indebolire la profondità delle indagini, e rendersi incomprensibili agli operatori stranieri che guardano a Expo 2015.
Da tre mesi i magistrati, di solito sensibili alle minacce alla propria indipendenza sia esterna sia interna, mettono la testa sotto la sabbia per fingere di non vedere quanto sia cruciale sciogliere il nodo dei poteri e doveri dei capi degli uffici giudiziari alla luce dei frutti avvelenati della gerarchizzazione delle Procure in base alle norme del 2006/2007. Le correnti, concentrate invece sulle elezioni per il rinnovo del Csm il 6 e 7 luglio, non fanno che strumentalizzare l’appoggio a priori a Bruti o a Robledo solo per contrapposti interessi di bottega. Fino al punto che al fondamentale autogoverno della magistratura abdica proprio chi dentro l’istituzione Csm, invece di incarnarlo, o non si è trattenuto dall’invocare l’interferenza esterna di una ispezione del ministero della Giustizia (dove è sottosegretario il capocorrente di chi la chiedeva pro-Robledo), o ha chinato il capo all’inopportuna anticipazione di giudizio pro-Bruti palesata a mezzo stampa dal vicepresidente Vietti dopo un incontro con il capo dello Stato. Così come i primi a svalutare le conclusioni proposte dalle due commissioni sono stati proprio i relatori che le avevano vergate, precipitatisi a ritirarle e a depennare talune flebili critiche a Bruti appena diffusasi la notizia dell’esistenza di una misteriosa missiva del presidente della Repubblica a Vietti: lettera di cui un uso improprio e ambiguo è stato consentito dal rifiuto di Vietti di leggerla ai consiglieri del Csm perché «allo stato non ostensibile».
Ora questo Csm sta per scadere, il prossimo sarà operativo solo dopo l’estate, e anche il procuratore generale della Cassazione annuncia che su eventuali rilievi disciplinari deciderà nulla sino a settembre. Tutti continuano a non avere fretta, magari coltivando il retropensiero che tanto, a sciogliere la convivenza forzata tra Bruti e Robledo, arrivi il pensionamento anticipato del quasi settantenne Bruti ben prima dei prossimi 4 anni di dirigenza: o a dicembre 2015 con la deroga accreditata dall’interpretazione del Csm, o già a ottobre 2014 senza deroga secondo il criterio adottato dalla Ragioneria dello Stato per calcolare gli oneri della norma. Ma con la quotidianità di indagini delicate che non possono aspettare Godot, e con in ballo il destino di Expo 2015, sarà una pericolosa illusione delegare solo al tempo che passa quella parola chiara sinora non pronunciata dalle istituzioni preposte a dirla.
Luigi Ferrarella (Corriere della Sera, 27 giugno 2014)
Lo Spirito del Colle scrive allo Sciamano Vietti
LETTERA DI NAPOLITANO AL CSM, IL TESTO INTEGRALE
Caro onorevole Vietti, le comunico che esprimo il mio assenso all’ordine del giorno da lei predisposto per le sedute del Consiglio superiore della magistratura del 18 e 19 giugno 2014. Con riferimento alle pratiche della Prima e Settima Commissione relative ai contrasti insorti all’interno della Procura della Repubblica di Milano, mi corre l’obbligo di evidenziare che l’argomento affrontato nelle citate proposte coinvolge delicati profili dell’organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero, nel quadro delle attuali norme sull’ordinamento giudiziario. In occasione del mio intervento all’Assemblea plenaria del Consiglio superiore della magistratura del 9 giugno 2009, ho ricordato la necessità di superare gli elementi di disordine e di tensione all’epoca clamorosamente manifestatisi nella vita di talune Procure, ponendo in rilievo che tale superamento non sarebbe stato possibile “senza un pacato riconoscimento delle funzioni ordinatrici e coordinatrici che spettano al Capo dell’Ufficio”.
In tal senso mi preme sottolineare che, a differenza del giudice, le garanzie di indipendenza “interna” del Pubblico ministero riguardano l’ufficio nel suo complesso e non il singolo magistrato. Come è noto, ai magistrati del Pubblico ministero non si applicano le previsioni di cui all’art. 25, primo comma, della nostra Costituzione; infatti, ciò che deve caratterizzare gli Uffici di procura è l’impersonalità e l’unitarietà della loro azione, sicché i criteri organizzativi di ogni singolo ufficio requirente non possono essere intesi come rigide regole immodificabili, in quanto deve sempre consentirsi una equilibrata elasticità nella loro applicazione, volta sempre al miglior esercizio dell’azione penale da parte dell’Ufficio nel suo complesso.
Al riguardo anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 8388/2009, Novi), nel sottolineare che la riorganizzazione degli uffici del Pubblico Ministero ha costituito uno dei più significativi obiettivi della riforma dell’ordinamento giudiziario, hanno rilevato che il vigente quadro normativo si caratterizza per l’accentuazione del ruolo di “capo” del Procuratore della Repubblica, sia sul versante organizzativo sia su quello della gestione dei procedimenti, e per la corrispondente parziale compressione dell’autonomia dei singoli magistrati dell’ufficio. Proprio per tale ragione i poteri di organizzazione dell’Ufficio sono prerogativa del Procuratore della Repubblica e le funzioni di controllo e garanzia istituzionale affidate al C.S.M. devono essere indirizzate solo ad assicurare l’indispensabile flessibilità nell’applicazione dei progetti organizzativi, i quali devono, innanzitutto, rispondere alle esigenze di funzionalità ed efficacia dell’azione giudiziaria.
E’ pertanto opportuno che il Consiglio eviti di assumere in tale materia ruoli impropri, dilatando i propri spazi di intervento, non più consentiti dall’abrogazione dell’art. 7-ter R.D. n. 12/1941. Come ho già avuto modo di segnalare, il rischio maggiore nell’attività degli uffici di procura può derivare da una sua atomizzazione e non già dall’ordinato ed efficiente svolgersi dell’azione impersonale dell’intero Ufficio requirente, purché si assicuri l’obbligatorietà e l’imparzialità dell’azione penale.
Raccomando quindi che nell’esame e nella deliberazione conclusiva di tali pratiche l’Assemblea plenaria valuti la condotta del Procuratore della Repubblica, cui è affidato il potere – dovere di determinare i criteri generali di organizzazione della struttura e di assegnazione dei procedimenti, sotto il profilo del perseguimento delle esigenze di efficienza, uniformità e ragionevole durata dell’azione investigativa, tenendo presente anche il fondamentale ruolo di verifica che l’art. 6 del D.Lgs. 106/2006 affida ai Procuratori Generali presso le Corti di appello e presso la Corte di Cassazione in merito al puntuale esercizio dei compiti dei Procuratori della Repubblica”.
Nel rispetto delle determinazioni finali rimesse alla decisione dell’Assemblea plenaria, invito pertanto i consiglieri a tener conto di queste osservazioni nella trattazione delle citate pratiche, al solo fine di evitare di indebolire la credibilità ed efficacia dell’azione giudiziaria, indispensabili per salvaguardare l’indipendenza e l’autonomia della magistratura. Con viva cordialità
Giorgio Napolitano

di Marco Travaglio- 28 giugno 2014
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