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Ecco perché la testimonianza di Napolitano è prevista dalla legge

di Simone Ferrali – 17 ottobre 2013

Neanche il tempo di metabolizzare il sì della Corte d’assise di Palermo alla testimonianza di Napolitano ed è partita l’usuale levata di scudi intorno al presidente della Repubblica. In attesa degli attacchi rivolti alla Procura di Palermo (mascherati da lezioni di Diritto), che potremo leggere sulla maggior parte dei quotidiani di domani, il ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, ha immediatamente indossato le vesti di avvocato d’ufficio del capo dello Stato, esprimendo i propri dubbi: “Io non ho letto la motivazione dell’ordinanza e prima di fare commenti vorrei documentarmi. Certo mi lascia un po’ perplessa, ma fatemi capire. Mi sembra un po’ inusuale. Certo non ci facciamo mancare niente”. Tralasciando sul fatto che la Cancellieri sia riuscita a smentire sé stessa nel giro di 9 parole (“prima di fare commenti vorrei documentarmi”, “Mi sembra un po’ inusuale. Certo non ci facciamo mancare niente”), è bene chiarire fin da subito che non c’è niente di “inusuale” nella scelta della Corte d’assise. É lo stesso codice di procedura penale (il ministro della Giustizia dovrebbe sapere di cosa stiamo parlando) che all’articolo 205 prevede la testimonianza del presidente della Repubblica, chiarendo però che essa debba essere assunta “nella sede in cui egli esercita la funzione di capo dello Stato”.
Nemmeno la sentenza della Corte costituzionale del 4 dicembre 2012 impedisce alla Magistratura di chiamare a testimoniare il capo dello Stato. Nelle motivazioni della decisione infatti, la Consulta scrive: in fase di accertamento di eventuali reati extrafunzionali del capo dello Stato, “non è ammissibile […] l’utilizzazione di strumenti invasivi di ricerca della prova, quali sono le intercettazioni telefoniche, che finirebbero per coinvolgere, in modo inevitabile e indistinto, non solo le private conversazioni del Presidente, ma tutte le comunicazioni, comprese quelle necessarie per lo svolgimento delle sue essenziali funzioni istituzionali. […] In tali frangenti, la ricerca della prova riguardo ad eventuali reati extrafunzionali deve avvenire con mezzi diversi (documenti, testimonianze ed altro), tali da non arrecare una lesione alla sfera di comunicazione costituzionalmente protetta del Presidente”. Quindi, se la testimonianza del presidente è ammessa nel caso in cui la Magistratura stia indagando sui suoi reati extrafunzionali, a maggior ragione è legittima quando i reati sono contestati ad altri.

Oltretutto, come disposto dalla Corte, i pm di Palermo potranno interrogare Napolitano solamente sulle preoccupazioni del suo ex consigliere giuridico (ora defunto), Loris D’Ambrosio, espresse in una lettera del 18 giugno 2012, pubblicata dalla presidenza della Repubblica in un volume intitolato “Sulla Giustizia”. Nella epistola, D’Ambrosio rivelava al capo dello Stato la preoccupazione di “essere stato considerato solo un ingenuo e utile scriba di cose utili a fungere da scudo per indicibili accordi”, facendo riferimento a fatti riguardanti il lasso temporale che va dal 1989 al 1993, periodo nel quale operava presso l’Alto Commissariato per la lotta alla mafia e al ministero della Giustizia.

Magari il ministro Cancellieri potrebbe interrogarsi su quali siano gli “indicibili accordi” e sulla loro usualità. Si rassegnino lorsignori, la testimonianza del presidente della Repubblica è ampiamente prevista dalla legge…

Simone Ferrali

simone.ferrali@gmail.com


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