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Disegno di legge “LAZZATI”

Sono passati quasi 16 anni dalla strage di Via D’Amelio e ancora tanti dubbi e tanti interrogativi sui reali interessi e scopi legati a quella strage, all’assassinio di Paolo Borsellino e della sua scorta non hanno avuto una risposta.
Non si sa cosa gli comunicò o gli propose Mancino il giono 1° Luglio, alle ore 19, nel corso dell’incontro, testimoniato da quanto scrisse lo stesso Paolo nella sua agenda grigia, per provocare la reazione di Paolo testiminiata da Gaspare Mutolo quando il Giudice rientrò da quell’incontro.
Non si sa ancora chi e da dove abbia azionato il telecomando, da dove provenisse quest’ultimo, chi dall’osservatorio privilegiato del castello Utveggio dove c’era un centro del SISDE frettolosamente sgomberato pochi giorni dopo la strage abbia osservato in tempo reale la sua esecuzione e comunicato telefonicamente i’accaduto ai partecipanti di una gita in barca nel golfo di Palermo alla quale, oltre  a Bruno Contrada, eran stati invitati alcuni componenti, appunto, dei Servizi Segreti.
Non si sa, e forse mai riusciremo a sapere, se non sarà accettato il ricorso in Cassazione della Procura di Caltanissetta avverso l’assoluzione del Capitano Arcangioli, se quest’ultimo, una volta prelevata dalla macchina del Giudice Borsellino la borsa di cuoio contente l’agenda rossa, abbia poi consegnato la stessa agenda a qualcuno in attesa in Via dell’ Autonomia Siciliana, dove terminano la serie di sequenze fotografiche e video che lo ritraggono mentre si allontana speditamente e con aria decisa, dal luogo della strage, per nulla turbato, almeno a giudicare dalle sequenza forografiche, dal sangue e dai brandelli di carne che aveva dovuto calpestare.
Non si sanno i motivi per cui in Via D’Amelio non era stato predisposto il divieto di sosta, quasi a facilitare il compito di chi avesse intenzione di predisporre la strage in quello che era sicuramente, e diversamente da quanto affermano le varie autorità preposte e poi premiate con il trasferimeto e la contemporanea promozione a incarichi più prestigiosi, un obiettivo a rischio per l’abitudine del Giudice ad andare a trovare la madre almeno due o tre volte la settimana.
Non si sa che cosa disse Pietro Giammanco a Paolo nel corso di una inusuale telefonata fattagli alle 7 del mattino del 19 Luglio 1992 per provocare la violenta reazione di Paolo che fu sentito dalla moglie gridargli al telefono, con voce alterata, “la partita comincia adesso”.
Non sia sa perchè lo stesso Pietro Giammanco gli comunicò solo quel giorno quella delega per condurre in prima persona le indagini in corso a Palermo che fino a quel momento gli aveva negato e perchè lo fece solo dopo aver saputo da una informativa, non comunicata a Paolo, che era arrivato a Palermo il carico di tritolo necessario per l’attentato che lo avrebbe eliminato.
Non si sa perchè per Paolo non venne mai organizzato un servizio di scorta adeguato nonostante le richieste, fino al giorno prima della strage, degli stessi componenti delle scorte che si erano offerti di organizzarlo in maniera adeguata a fronte dell’evidente inefficienza, dal punto di vista dei mezzi e dell’addestramento non certo del coraggio e dall’abnegazione, di chi è stato volutamernte mandato a sacrificare la propria vita insieme a lui e a difenderlo facendo uso solamente del proprio corpo.

Sono passati quasi 16 anni come mi ha raccontato il Dott. Romano De Grazia, insieme al quale ho avuto l’onore di partecipare a un  incontro in Calabria, a Petronà, da quando per la prima volta è stato depositato in Parlamento una proposta di legge di iniziativa popolare che permetterebbe di risolere nella maniera più semplice un paradosso giuridico che vieta ai sottoposti alla misura di prevenzione di sorveglianza speciale  perchè indiziati di appartenere alla mafia o ad altre organizzazioni criminali, di esercitare il diritto di voto con sentendogli tuttavia di svolgere propaganda elettorale.
E’ evidente come ciò favorisca i perversi interessi esistenti e spesso accertati tra criminalità organizzata e uomini politici ad essa legati, ma nonostante si tratti di un provvedimento semplice, a costo zero e dai molteplici effetti positivi come dimostrato dalla documentazione che il Magistrato mi ha fornito e che riporto di seguito, non si è mai arrivati a discutere il disegno di legge in alula e a farlo diventare legge dello stao.

Sembrano argomenti diversi ma sono legati da un unica causa che entrambi li origina, cioè la mancata volontà autonoma dello Stato Italiano di combattere in maniera costante, determinata e decisa, la criminalità organizzata e questo a causa dei complessi intrecci che legano quest’ultima alla nostra clase politica e a tutte le altre “entita” deviate che minano alle radici la nostra democrazia.

E’ quanto denunncia Giancarlo Caselli in un commento all’ultimo libro di Saverio Lodato in un altro post di questo sito quanfo, riferendo le parole di Salvatore Lupo sostiene una verità che è di solito occultata, cioè come non si possa dire che “i risultati nel contrasto alla mafia siano stati ottenuti dallo Stato, che anzi ha ampiamente ostacolato il lavoro svolto da altri. Quei risultati sono frutto di un gruppo composto di rappresentanti dell’opinione pubblica, di uomini delle istituzioni e di uomini della politica, probabilmente minoritario in tutti e tre i settori; che tuttavia – pur col suo peso ridotto – ha ottenuto quella che Lupo definisce «una grande vittoria», la dimostrazione che la mafia si può sconfiggere, almeno ciclicamente. Se la sconfitta non è stata definitiva, ciò è dipeso anche dal fatto che ad un certo punto l’isolamento – invece che verso Cosa nostra – si è indirizzato verso coloro che cercavano di contrastarla“.

A completamento della documentazione su progetto di legge riporto anche due articoli di Vittorio Grevi che, a distanza di ben 13 anni continuano a parlare di questo progetto di legge ad orecchie che purtroppo non possono o non vogliono sentire.


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“Centro Studi Regionale “Giuseppe LAZZATI”

Fondato da Dott. Romano De Grazia – Magistrato della Suprema Corte di Cassazione

Presidente: Prof.ssa Nero Provengano

Sede reg.le: Lamezia Terme – via Mario Paola n.1

 DISEGNO DI LEGGE “LAZZATI” AVENTE AD OGGETTO DIVIETO DI PROPAGANDA ELETTORALE ALLE PERSONE APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE E SOTTOPOSTE ALLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA
(Elaborato con la collaborazione dei prof. Luigi Fornari e Mario Albeto Ruffo, cattedra di Diritto Penale dell’Iniversità “Magna Graecia” di Catanzaro)

Art.1

Alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelle delle associazioni di tipo mafioso, sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divivieto di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati e simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente.

Art. 2

Il sottoposto a sorbeglianza speciale di p.s. e che, trovandosi nelle condizioni di cui all’art.1, propone o accetta di svolgere attività di propaganda elettorale, e il candidato che la richiede o in qualsiasi modo la sollecita sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 3

Con la sentenza di condanna il Tribunale dichiara il candidato inelleggibile per un tempo non inferiore a cinque ani e non superiore a dieci e, se eletto, l’organo di appartenenza ne dichiara la decadenza.
IL Tribunale ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 36 commi 2,3 e 4 c.p. ed in caso di inelleggibilità la trasmissione della sentenza, passata in giudicato, al Prefetto della provincia del luogo di residenza del candidato per l’esecuzione del provvedimento.

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APPUNTI ILLUSTRATIVI DEL DISEGNO DI LEGGE “LAZZATI”

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1) Introduce il divieto di propaganda elettorale per le persone ritenute socialmente pericolose e sottoposte alla misura della sorveglianaza speciale di P.S., persone per  le quali con legge n. 222 D.P.R. del 20 marzo 1967 (art. n. 2 e n. 3) è stata prevista la sospensione del diritto di elettorato attivo e passivo, “non sono elettori”;
 
2) riguarda il fenomeno dell’inquinamento mafioso delle Istituzioni elettive (Comune, Provoncie, Regione e Parlamento) al momento della competizione elettorale, con effetti deastanti per le Istituzioni (significativi i datti pubblicatisull’Espresso di dicembre 2005 : n. 64 i Consigli comunali sciolti per condizionamento mafioso in Campania – Camorra; n. 53 in Calabria – Ndrangheta; n. 36 in Sicilia – Mafia; n. 5 in Puglia – Sacra Corona Unita; quel che è più grave che il fenomeno di stat estendend lungo la penisola, v. Nettuno, Ardea, Bardonecchia; ulteriore aggiornamento : Campania 72; Sicilia 46; Calabria 41; Puglia 7 (dati post da Legaautonomie));
 
3) il provvedimento di sospensione dell’attività di propaganda elettorale è inflitto con procedimento giurisdizionale e con il rispetto di tutte le garanzie difensive per la persona che è sottoposta a tale misura;
 
4) riguarda unicamente le persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose sottoposte per tale ragione alla misura della sorveglianza speciale (lo sono la maggior parte dei mafiosi);
 
5) mira a privare le associazioni malavitose di un potere contrattuale di indubbio peso quale la raccolta del voto in favore o in pregiudizio di candidati o simboli.

6)
Lo strumento normativo proposto è più efficace della normativa allo stato vigente in quanto :

– lo scioglimento dell’assemblea elettiva è provvedimento generalizzato e per questo iniquo, penalizzando l’immagine dell’intera comunità e coloro che sono stati liberamente e democraticamente eletti;

– consente a forze dell’ordine e ad inquirenti di intervenire al momento della raccolta del consenso, evitando poi l’adozionne del provvedimento dell scioglimento;

– fa riferimento al mero ed accertabile fatto dell’attività di propaganda da parte di persona indiziata di appartenenza ad associazione mafiosa e per tale ragione sottoposta a misura di sorveglianza speciale, è pertanto più efficiente della normativa del voto di scambio, la cui concreta applicazione è condizionata dall’acquisizione della prova circa le ragioni e l’utilità reciproche che hanno indotto politico e malavitoso a raggiungere l’accordo elettorale, prova questa difficile da acquisire in materia di delitti di mafia e, comunque, generalmente, a volte acquisita a distanza di tempo, con nessuna incidenza, quindi, sulla competizione elettorale in occasione della quale il fatto è avvenuto.
 

Ulteriori precisazioni sul disegno di legge “Lazzati”

A)
– Il Concetto di attività di propaganda elettorale non puù fare assolutamente riferimento al singolo atto di esortazione al voto per un candidato o un simbolo, come da qualche parte pretestualmte si tenta di far credere.
Attività di propaganda comporta concettualmente una molteplicità di atti, con predospizione a tal fine di persone e mezzi e cioè di una struttura elettorale;

B) – consegue che il sorvegliato speciale può svolgere “direttamente” cioè personalmente o “indirettamente” a mezzo di terze persone tale attiività di propganda e queste rispondono del reato a titolo di concorso ex art. 110 c.p.

C) – oltre alla sanzone penale, per il candidato sono previste ineleggibilità e decadenza, provvedimenti adottati a seguito di sentenza di condanna passata ingiudicata (in caso di ineleggibilità dal Tribunale precedete; in caso di decadenza dall’organo parlamentare di appartenza del candidato eletto.

D)
– Nel giudizio le regole sono quelle sancite dal codice di procedura penale ed è sempre la Pubblica Accusa che deve provare materialità storica del reato ed elemento psicologico, sicchè non vale assolutamente l’ipotesi, pretestuosamente prospettata, di chi, per danneggiare un candidato o un simbolo, faccia rinvenire nella disponibilità del sorvegliato speciale o di un suo collaboratore, materiale elettorale appartenente a detto candidato.
 

In definitiva e per concludere la normativa proposta serve a colmare una lacuna del sistema ed eliminare un paradosso normativo, a costo zero per le Case dello Stato, come efficacemente messo in evidenza dal prof. Vittorio Grevi sul Corriere dellae Sera del 22 marzo1993 e del 15 ottobre 2006.
 
Il legislatore, con il D.P.R. n. 223 del 20 Marzo 1967 ha sancito, a seguito di accertamento di pericolosità, la sospensione (finchè dura la misura) dell’esercizio di diritto di voto e di candidarsi alla persona sottoposta a sorveglianza speciale, però consente alla stessa, nel contempo, pur se in stato di pericolosità, di raccogliere il consenso per persone che per suo conto gestiscano all’interno delle Istituzioni elettive il malaffare. Disciplina questa illogica e contraddittoria, tanto più se si riflette che al mafioso non interessa entrare di persona nella Istituzione, bensì ha interesse contrario e cioè di servirsi di suoi rappresentanti (meglio se formalmente incensurati), procurando loro il consenso e avvalendosi all’uopo delle ramificazioni nella zona dell’associazione cui appartiene. Con effetti, come si è detto, devastanti per L’Istituzione.
Lo strumento proposto mira, pertanto, a recidere alle origini (al mometo elettorale) questo intreccio perverso fra politica e malaffare, togliendo la politica ai delinquenti e la delinquenza ai politici di pochi scrupoli, a qualunque schieramento appartengano.
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Corriere della Sera – 21 Marzo 1993

POLITICA E MALAFFARE

di Vittorio Grevi
 

Merita di essere segnalata la proposta di legge di iniziativa popolare promossa  dal Centro Studi “Giuseppe Lazzati” di Lamezia Terme (presediuto dal Magistrato Romano de Grazia), e  già sorretta da vaste adesioni, con uno scopo molto chiaro. Quello cioè, di introdurre nella disciplina della misura di prevenzione della sorveglianza speciale anche il divieto di “svolgere propaganda  elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o simboli, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente”.
Col che si verrebbe a incidere su uno dei nodi cruciali nei delicati rapporti tra politica e malaffare, che in diverse regioni d’ Italia proiettano ombra nefasta sulle istituzioni democratiche.
Non può non stupire, in realtà, che le persone sottoposte a sorveglianza speciale di polizia in forza di apposito decreto del tribunale (tali, per esempio, gli indiziati di appartenere alla mafia o ad altre organizzazioni similari) siano per legge private dell’elettorato attivo e passivo, ma rimangano del tutto libere di svolgere propaganda elettorale e quindi di esercitare una loro influenza sul terreno politico.
Circostanza questa che offre alle stesse persone ampi spazi di pressione, soprattutto nei piccoli centri, sugli orientamenti dell’elettorato. E poichè si tratta di persone riconosciute socialmente pericolose è fin troppo evidente come, in ipotesi del genere (si pensi, soprattutto, in certe zone, ai fiancheggiatori di guppi mafiosi), possano risultarne favoriti perversi intrecci di interesse tra le medesime e gli uomini politici a esse elegati,
E’ questo, per l’appunto, ciò che la proposta di legge vuole evitare, avendo evidentemente lo sguardo rivolt a situazioni concrete di reciprococondizionamento tra piccoli o grandi boss del malaffare e uomini politici eletti grazie alla “protezione” dei primi, ovvero successivamente bisognosi del loro appoggio, che sarebbe difficile immaginare disinteressato. Sembra poco, ma si tratta di una proposta importante, che mira a colmare una lacuna del sistema, assicurando una più efficace tutela della trasparenza nella vita politica. Ed è sintomatico che l’iniziativa provenga da un Centro studi calabrese che si richiama al nome di Giuseppe Lazzati, il non dimenticato rettore dell’ Università Cattolica di Milano eal suo impegno civile e di pulizia morale.

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Corriere della Sera – 15 Ottobre 2006

Sospetti di mafia ed elezioni inquinate


di Vittorio Grevi
 

Prteceduto pochi giorni fa dalla visita a Locri del presidente Prodi, il primo aniversario (domani) dell’assassinio del vice presidente del comsiglio regionaloe calabrese. Francesco Fortugno, richiama l’attenzione di tutti sui gravi problemi (troppo spesso sottovalutati) nascenti dalla presenza in Calbabria di un’organizzazione criminale come la ‘ndrangheta, per certi versi più potente e pericolosa della stessa mafia siciliana,
La via per affrontare e risolvere questi gravi problemi è quella indicata da Prodi quando ha promesso un “piano sistemico” e “di lungo periodo”” contro la criminalità organizzata. Allo scopo è certo importante la prospettiva della repressione dei più gravi delitti (oltrechè di quella fascia di illecità minore che spesso ne costituisce il corollario), ed è quindi essenziale che vengano assicurate le necessarie risorse di uomini e di mezzi. Senonchè è altrettanto importante la prospettiva volta all’affermazione del primato della legalità, come costume di vita e come regola di comportamento. E ciò alla luce della consapevolezza, sempre più diffusa anche tra i giovani (è difficile dimenticare la magnifica testimonianza offerta l’anno scorso dai ragazzi di Locri), che il valore della legalità, in quanto presupposto della sicurezza, rappresenta una condizione imprescindibile per lo sviluppo economico e per il progresso sociale delle zone infestate dall’ipoteca dei poteri criminali.
In questo senso è evidentemente essenziale, soprattutto per rompere certi sotterranie intrecci tra la criminalità organizzata (in Calabria come altrove) e il mondo degli affari, che venga dato sempre maggiore impulso alla strategia giudiziaria imperniata sugli accertamenti di natura economico-finanziaria e sulla ricerca dei patrimoni di non legittima provenienza, anche in vista del sequestro e della confisca dei beni “sospetti”. Si tratta di affinare al massimo questi strumenti,e nel contempo di introdurre nuove normative, semplici e snelle, dirette a rendere più trasparenti, e perciò più controllabili, le procedure dei pubblici appalti.
Quanto agli intrecci perversi tra criminalità organizzata e politica, sullo sfondo dei quali è maturato anche il delitto Fortugno, tra le altre possibili inziative suscita grande interesse quella proposta dal centro studi “Giuseppe Lazzati” di Lamezia Terme, e dal suo fondatore Romano De Grazia, diretta a sancire il “divieto di propaganda elettorale” a carico dei soggetti sottopsti a sorveglianza speciale di polizia (tali, per esempio gli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose), pertanto già a oggi privati dell’elettorato attivo e passivo.
Una iniziativa sostenuta anche dall’intero consiglio regionale della Calabria che si è tradotta negli ultimi mesi in diverse identiche proposte di legge, sottoscritte dai parlamentari di tutti gli schieramenti a dimostrazione di un’esigenza sentita e largamente condivisa, dinanzi al rischio di interferenze mafioe sul terreno politico-elettorale. Se si volesse basterebbero pochi giorni perchè tali proposte diventassero legge (a costo zero), e così si offirebbe un segnale importante nel contrasto dello Stato contro ogni subdolo rapporto tra politica e ambienti criminali.
 

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