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Corte d’Appello: ”Ancora non decisa revisione processo”
1° novembre 2011, Caltanissetta. La convocazione dell’udienza del prossimo 8 novembre sull’istanza di revisione del processo scarcerazione presentata da Bruno Contrada «non è indicativa» di un accoglimento della richiesta«. Lo scrive la seconda Corte d’appello di Caltanissetta nel rigettare la richiesta di scarcerazione dell’ex funzionario del Sisde. La Corte, si legge nelle motivazioni, non si è »pronunciata sull’ammissibiltà «della richiesta, ma ha fissato un’udienza per un esame dei nuovi elementi di prova e un contraddittorio tra le parti». «La fissazione dell’udienza – osservano i giudici – non vale a integrare una circostanza in sè e per sè indicativa di un già compiuto giudizio prognostico circa la favorevole delibazione della richiesta di revisione, non avendo questa Corte inteso pronunciarsi de plano sull’ammissibilità di tale richiesta ed essendosi invece proceduto, a seguito dell’intervento ‘cartolare’ tra le parti – spiegano il presidente Sergio Nicastro e il giudice estensore Giovanni Carlo Tomaselli – alla fissazione dell’udienza in modo da assicurare un più approfondito esame dei nuovi elementi di prova offerti dall’istante, nel pieno contraddittorio delle parti e con ampia garanzia del diritto di difesa». La seconda Corte d’appello di Caltanissetta, nel motivare il rigetto di scarcerazione di Contrada, scrive inoltre che «nuovi elementi di prova prospettati nell’istanza di revisione non appaiono allo stato, e fatta salva ogni ulteriore valutazione in sede di giudizio, concretamente idonei a fare sorgere, ictu oculi, l’eccezionale necessità di sospendere l’esecuzione della pena in attesa del vaglio di ammissibilità della pendente istanza di revisione». «Ai fini della verifica delle condizioni di operatività dell’istituto della sospensione della pena – sottolineano i giudici nisseni nel rigettare la richiesta di scarcerazione di Contrada – possono essere presi in considerazione soltanto gli elementi strettamente correlati, sia in modo sommario, all’esistenza di un quadro di concreta prognosi di favorevole delibazione alla richiesta di revisione».
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