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Codex Scalfarianus

Massima solidarietà ai colleghi di Repubblica, proditoriamente attaccati nell’omelia domenicale di Eugenio Scalfari, improntata alla “deontologia e completezza dell’informazione” e dedicata anche alla morte di D’Ambrosio, “aggredito da una campagna di insinuazioni… Gli autori sono noti: in particolare alcuni giornali e giornalisti” che “gli uffici dei procuratori di Palermo hanno provvisto di munizioni”. Il solito Fatto Quotidiano? No, stavolta è impossibile. Fu Repubblica il 18 giugno la prima a pubblicare la notizia delle intercettazioni Mancino-D’Ambrosio: “Trattativa tra Stato e mafia: da Mancino pressioni sul Quirinale”, “Mancino telefonò a D’Ambrosio… I magistrati ritengono le sue parole rilevanti ai fini dell’inchiesta: Mancino paventa addirittura che ‘l’uomo solo’, se resta tale, chiami in causa ‘altre persone’. Quindi chiede a D’Ambrosio di parlare dell’indagine con Napolitano, perché intervenga sui magistrati che indagano sulla trattativa”. Chi avrà passato le notizie ai giornali? Scalfari indaga:“Può esser stato un addetto alla polizia giudiziaria, un cancelliere, un usciere dedito a frugare in cassetti e casseforti. O uno dei procuratori che avrebbero il dovere di aprire un’inchiesta sulla fuga di notizie secretate”. Ne avesse azzeccata una. Le intercettazioni non erano né in un cassetto né in cassaforte, ma depositate agli avvocati dei 12 indagati e, da quel momento, non più segrete. Fortuna che la Procura non ha dato retta a Scalfari, altrimenti il primo giornale sott’inchiesta per il non-reato sarebbe il suo.
Ma il j’accuse scalfariano prosegue: “Ricordo che la notizia dell’intercettazione indiretta del Presidente fu data addirittura da uno dei quattro procuratori in un’intervista al nostro giornale”. Ricorda male: la notizia fu data da Panorama il 20 giugno, l’intervista a Di Matteo è del 22. Scalfari insiste sul presunto “divieto d’intercettazione del Presidente, diretta e indiretta… Gianluigi Pellegrino sostiene che l’art.271 Cpp, connesso con l’art. 90 Costituzione, contiene già la norma che stabilisce la distruzione immediata delle intercettazioni vietate… C’è stata un’infrazione estremamente grave della Procura per ignoranza delle norme”. Purtroppo le due norme citate non prevedono alcun divieto d’intercettazione indiretta del Presidente né la distruzione immediata delle bobine, dunque i pm non sono incorsi in alcuna infrazione o ignoranza. Né Pellegrino ha mai scritto una simile castroneria: anzi ha chiesto una nuova “norma ordinaria”, visto che oggi la “diretta distruzione” dei nastri presidenziali sarebbe ricavabile solo “in via interpretativa dalle leggi vigenti”. Qui l’unico che ignora le norme è Scalfari, nonostante i ripetuti tentativi di Cordero e Messineo di spiegargliele. Il 271 dice che “il giudice”(non il pm) distrugge i nastri con la voce dei titolari di segreto professionale (avvocati difensori, confessori ecc.): nessun cenno al capo dello Stato. Il 90 dice che il Presidente “non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni, tranne per alto tradimento o attentato alla Costituzione”. Infatti i pm non l’hanno indagato: hanno solo intercettato un testimone sospettato di inquinamenti probatori, stralciando le sue telefonate con Napolitano in vista della distruzione da parte del gip nell’udienza in contraddittorio con gli avvocati, perchè valutino l’eventuale rilevanza delle parole di Mancino per il diritto alla difesa. Dulcis in fundo Scalfari se la prende con gli amici che non lo spalleggiano nella guerra ai pm di Palermo, anzi li “incoraggiano all’accertamento della verità”, mentre lui dubita “delle capacità professionali” di una Procura già autrice del “madornale errore di mandare all’ergastolo un innocente”. Cioè il falso pentito Scarantino, reo confesso per via d’Amelio e poi scagionato da Spatuzza. Peccato che a credere a Scarantino siano stati la Polizia, la Procura, la Corte d’assise, la Corte d’appello di Caltanissetta e infine la Cassazione. La Procura di Palermo mai. Questo, si capisce, per deontologia e completezza dell’informazione.

Marco Travaglio (Il Fatto Quotidiano, 31 luglio 2012)

SILENZIO DI STATO CONTRO I PM

Telefonate Mancino-Napolitano, il ricorso del Quirinale alla Consulta per distruggerle. E Fini stoppa Di Pietro

 

L’avvocatura generale dello Stato ha depositato ieri, poco prima delle tredici, orario di chiusura della cancelleria della Corte Costituzionale, il ricorso della Presidenza della Repubblica che solleva conflitto di attribuzione nei confronti della Procura di Palermo. La vicenda è nota: nel corso delle ultime indagini sulla trattativa tra Stato e mafia negli anni bui delle stragi del ‘92-‘93, gli inquirenti hanno messo sotto controllo il telefono di Nicola Mancino, che fu ministro dell’Interno dal giugno 1992 all’aprile 1994 e della quale la procura medesima chiede ora il processo per aver fornito una falsa testimonianza.    Tra le telefonate intercettate se ne contavano diverse tra l’esponente politico della sinistra Dc (all’epoca delle intercettazioni non coperto da alcuna garanzia parlamentare) e il consigliere giuridico del Quirinale Loris D’Ambrosio, scomparso nei giorni scorsi, ai quali il politico si rivolgeva per chiedere un intervento. Alcune di queste conversazioni, ritenute utili alla pubblica accusa, erano state trascritte e inserite nei faldoni dell’inchiesta di Palermo.   

L’ASCOLTO del telefono di Mancino era incappato anche in un paio di telefonate dirette non più al collaboratore del Quirinale ma al Presidente della Repubblica stesso. La Procura di Palermo, non ritenendo queste intercettazioni utili all’inchiesta, non le aveva fatte trascrivere. Prima della loro distruzione, però, dice la legge, quelle conversazioni devono passare anche al vaglio di un giudice terzo e delle difese. Passaggio attraverso il quale potrebbero finire anche sui giornali. Da questa preoccupazione mosse il Quirinale il 16 luglio scorso quando con decreto presidenziale affidò la questione all’avvocatura. Non esistendo una legge che normasse la procedura, il Colle avanzò che l’articolo 90 della Costituzione (quello per cui il Capo dello Stato non è responsabile per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni e che può essere messo in stato d’accusa solo per alto tradimento e attentato alla Costituzione) e la legge 219 del 5 giugno 1989 (quella per cui il Capo dello Stato può essere intercettato solo dopo che la Corte Costituzionale ne abbia decretato la “sospensione dalla carica” (e ciò avviene solo dopo la messa in stato di accusa) fossero norme sufficienti a schermare la Presidenza.
Adesso la palla passa alla Consulta. Dopo la pausa estiva, nella prima riunione utile, il collegio deciderà sull’ammissibilità del ricorso. Solo successivamente infatti deciderà nel merito del ricorso.
La decisione non è semplice. L’azione della Presidenza della Repubblica, infatti, ha una portata politica che supera la mera vicenda delle intercettazioni e rischia di mettere in mora la Procura di Palermo. Nei giorni scorsi, il pm Antonio Ingroia, titolare dell’inchiesta con i colleghi Di Matteo, Sava e Del Bene, ha sollevato il tema della “ragion di Stato”. “Di fronte a una legge, o a una commissione d’inchiesta politica, che ribadisse la ragione di Stato dietro alla trattativa – ha dichiarato in un’intervista a Repubblica – la magistratura non potrebbe che fare un passo indietro”.   

IL CLIMA è quello che è. Il leader Idv Antonio Di Pietro che il 19 luglio aveva proposto un’interrogazione al ministro della Giustizia per chiedere quale fosse la linea dell’esecutivo sul delicato tema del conflitto di attribuzione sollevato dal Colle, se l’è vista respingere dal Presidente della Camera. La richiesta è stata giudicata “inammissibile” a norma di regolamento in quanto sul Presidente della Repubblica “sono ammissibili esclusivamente gli atti di sindacato ispettivo che, pur richiamando atti o comportamenti del Capo dello Stato, abbiano come oggetto specifico attività imputabili al governo e non rechino comunque espressioni contenenti rilievi o censure che, anche se in forma indiretta o mediata, abbiano per oggetto l’operato del Presidente della Repubblica”. È una circolare del 1996. Non se ne ricordano tante.

di Eduardo Di Blasi (Il Fatto Quotidiano, 31 luglio 2012)


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